29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/9 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 2 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-534/09) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2008/1/CE - Prevenzione e riduzione dell’inquinamento - Requisiti di autorizzazione degli impianti esistenti)
2011/C 30/14
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e A. Alcover San Pedro, agenti)
Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: E. Skandalou, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 24, pag. 8) — Requisiti di autorizzazione degli impianti esistenti — Obbligo di garantire che tali impianti siano gestiti conformemente ai requisiti della direttiva
Dispositivo
1) |
La Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie affinché le autorità nazionali competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 6 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (versione codificata), ovvero, nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l’aggiornamento delle prescrizioni, affinché entro il 30 ottobre 2007 gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10 e 13, all’articolo 14, lettere a) e b), ed all’articolo 15, n. 2, di tale direttiva, fatte salve altre disposizioni comunitarie specifiche, ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell’art. 5, n. 1, della direttiva in parola. |
2) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |