26.5.2012   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 151/2


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia, Ungheria, Repubblica di Lituania, Repubblica slovacca, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-504/09 P) (1)

(Impugnazione - Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione di quote di emissione per la Repubblica di Polonia relativamente al periodo 2008 2012 - Articoli 9, paragrafi 1 e 3, e 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/87 - Competenze rispettive della Commissione e degli Stati membri - Parità di trattamento)

2012/C 151/02

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Kružíková e K. Herrmann, agenti)

Altre parti nel procedimento: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szpunar, M. Nowacki e B. Majczyna, agenti), Ungheria, Repubblica di Lituania, Repubblica slovacca, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: H. Walker, agente, e J. Maurici, barrister)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Danimarca (rappresentante: C. Vang, agente)

Intervenienti a sostegno delle altre parti nel procedimento: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e D. Hadroušek, agenti), Romania (rappresentanti: V. Angelescu e A. Cazacioc, conseillers)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 23 settembre 2009, Polonia/Commissione (T-183/07), con cui il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione C(2007) 1295 def. della Commissione del 26 marzo 2007, concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificato dalla Repubblica di Polonia per il periodo 2008-2012, conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32) — Principio ne ultra petita — Limiti del controllo giurisdizionale — Violazione dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale — Interpretazione errata dell’articolo 296 TFUE, dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE nonché degli articoli 1, paragrafo 1, 2, paragrafo 1, e 3, paragrafo 1, della decisione della Commissione C(2007) 1295 def.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

3)

La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Romania nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 51 del 27.2.2010.