10.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/6 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal — Regno Unito) — Lucy Stewart/Secretary of State for Work and Pensions
(Causa C-503/09) (1)
(Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Artt. 4, 10 e 10 bis - Prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili - Prestazione di malattia o prestazione d’invalidità - Requisiti di residenza, di soggiorno al momento del deposito della domanda e di soggiorno pregresso - Cittadinanza dell’Unione - Proporzionalità)
2011/C 269/09
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Upper Tribunal
Parti
Ricorrente: Lucy Stewart
Convenuto: Secretary of State for Work and Pensions
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal — Interpretazione degli artt. 10, 19, 28, 29 e 95 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Indennità versate a disoccupati di età compresa tra i 16 e i 25 anni residenti nel Regno Unito e in situazione di incapacità lavorativa da almeno sette mesi («short-term incapacity benefit in youth») — Qualificazione di tale indennità come prestazione di malattia o di invalidità — Prestazione subordinata al requisito della residenza
Dispositivo
1) |
Una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, come quella oggetto del procedimento principale, costituisce una prestazione d’invalidità ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, qualora sia pacifico che, alla data della presentazione della domanda, il richiedente sia affetto da un handicap permanente o duraturo. |
2) |
L’art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71, nella suddetta versione, come modificato dal regolamento n. 647/2005, osta a che uno Stato membro subordini la concessione di una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, come quella oggetto del procedimento principale, al requisito di residenza abituale del richiedente sul suo territorio. L’art. 21, n. 1, TFUE osta a che uno Stato membro subordini la concessione di tale prestazione:
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