12.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 80/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 27 gennaio 2011 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-490/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Art. 49 CE - Libera prestazione dei servizi - Mancato rimborso delle spese relative ad analisi ed esami di laboratorio effettuati in uno Stato membro diverso dal Granducato di Lussemburgo - Normativa nazionale che ne esclude la presa a carico mediante rimborso delle spese anticipate per detti esami ed analisi - Normativa nazionale che subordina la presa a carico delle cure sanitarie al rispetto dei requisiti da essa fissati)

2011/C 80/08

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Rozet e E. Traversa, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: C. Schiltz, agente, A. Rodesch, avvocato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 49 CE (art. 56 TFUE) — Restrizione alla libera prestazione di servizi — Normativa nazionale che esclude il rimborso delle analisi e degli esami di laboratorio di biologia medica effettuati in altri Stati membri — Presa a carico delle spese esclusivamente nel caso in cui tali esami e analisi sono effettuati in un laboratorio di analisi che rispetta integralmente i requisiti previsti dalla normativa nazionale

Dispositivo

1)

Il Granducato di Lussemburgo, non avendo previsto nell’ambito della sua normativa in materia di previdenza sociale la presa a carico delle spese relative ad analisi ed esami di laboratorio, ai sensi dell’art. 24 del codice delle assicurazioni sociali lussemburghesi nella sua versione applicabile alla controversia, effettuati in un altro Stato membro, mediante rimborso delle spese anticipate per tali prestazioni, ma soltanto mediante un meccanismo di presa a carico diretta da parte delle casse malattia, è venuto meno agli obblighi incombentigli in forza dell’art. 49 CE.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea e il Granducato di Lussemburgo sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 37 del 13.2.2010.