29.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 319/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia provincial de Tarragona — Spagna) — Procedimento penale a carico di Magatte Gueye e Valentín Salmerón Sánchez

(Cause riunite C-483/09 e C-1/10) (1)

(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2001/220/GAI - Posizione della vittima nel procedimento penale - Reati commessi nell’ambito familiare - Obbligo di irrogazione, a titolo di pena accessoria, della misura di allontanamento dell’autore del reato dalla vittima - Individuazione del tipo di pena e della sua entità - Compatibilità con gli artt. 2, 3 e 8 di detta decisione quadro - Disposizione nazionale che esclude la mediazione penale - Compatibilità con l’art. 10 della decisione quadro medesima)

2011/C 319/06

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia provincial de Tarragona

Imputati nei procedimenti penali principali

 

Magatte Gueye (C-483/09)

con l’intervento di: X

 

Valentín Salmerón Sánchez (C-1/10)

con l’intervento di: Y

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Audiencia provincial de Tarragona — Interpretazione degli artt. 2, 8 e 10 della decisione-quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (GU L 82, pag. 1) — Rispetto e riconoscimento delle vittime — Diritto ad una protezione — Mediazione penale nell’ambito del procedimento penale — Accordo tra la vittima e l’autore dell’infrazione

Dispositivo

1)

Gli artt. 2, 3 e 8 della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una sanzione di allontanamento obbligatoria di durata minima, prevista dall’ordinamento penale di uno Stato membro a titolo di pena accessoria, venga disposta nei confronti degli autori di violenze commesse nell’ambito familiare, anche quando le relative vittime contestino l’applicazione della sanzione stessa.

2)

L’art. 10, n. 1, della decisione quadro 2001/220 dev’essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri, tenuto conto della particolare natura dei reati commessi nell’ambito familiare, di escludere il ricorso alla mediazione in tutti i procedimenti penali relativi ai reati medesimi


(1)  GU C 37 del 13.2.2010.

GU C 63 del 13.3.2010.