29.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 319/5 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia provincial de Tarragona — Spagna) — Procedimento penale a carico di Magatte Gueye e Valentín Salmerón Sánchez
(Cause riunite C-483/09 e C-1/10) (1)
(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2001/220/GAI - Posizione della vittima nel procedimento penale - Reati commessi nell’ambito familiare - Obbligo di irrogazione, a titolo di pena accessoria, della misura di allontanamento dell’autore del reato dalla vittima - Individuazione del tipo di pena e della sua entità - Compatibilità con gli artt. 2, 3 e 8 di detta decisione quadro - Disposizione nazionale che esclude la mediazione penale - Compatibilità con l’art. 10 della decisione quadro medesima)
2011/C 319/06
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia provincial de Tarragona
Imputati nei procedimenti penali principali
|
Magatte Gueye (C-483/09) con l’intervento di: X |
|
Valentín Salmerón Sánchez (C-1/10) con l’intervento di: Y |
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Audiencia provincial de Tarragona — Interpretazione degli artt. 2, 8 e 10 della decisione-quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (GU L 82, pag. 1) — Rispetto e riconoscimento delle vittime — Diritto ad una protezione — Mediazione penale nell’ambito del procedimento penale — Accordo tra la vittima e l’autore dell’infrazione
Dispositivo
1) |
Gli artt. 2, 3 e 8 della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una sanzione di allontanamento obbligatoria di durata minima, prevista dall’ordinamento penale di uno Stato membro a titolo di pena accessoria, venga disposta nei confronti degli autori di violenze commesse nell’ambito familiare, anche quando le relative vittime contestino l’applicazione della sanzione stessa. |
2) |
L’art. 10, n. 1, della decisione quadro 2001/220 dev’essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri, tenuto conto della particolare natura dei reati commessi nell’ambito familiare, di escludere il ricorso alla mediazione in tutti i procedimenti penali relativi ai reati medesimi |