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19.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 55/13 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 9 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Austria) — Humanplasma GmbH/Repubblica d’Austria
(Causa C-421/09) (1)
(Artt. 28 CE e 30 CE - Normativa nazionale che vieta l’importazione di prodotti del sangue provenienti da donazioni non interamente gratuite)
2011/C 55/22
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien
Parti
Ricorrente: Humanplasma GmbH
Convenuta: Repubblica d’Austria
Oggetto
Domanda di pronucia pregiudiziale — Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE — Compatibilità con queste disposizioni di una normativa nazionale che vieta l’importazione di sangue umano proveniente da donazioni di sangue retribuite
Dispositivo
L’art. 28 CE, letto in combinato disposto con l’art. 30 CE, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale preveda che l’importazione di sangue o di componenti del sangue provenienti da un altro Stato membro sia lecita soltanto a condizione che — così come prescritto anche per i prodotti nazionali — le donazioni di sangue alla base di tali prodotti siano state effettuate non solo senza corresponsione di una remunerazione ai donatori, ma anche senza riconoscimento a costoro di un rimborso delle spese da essi sostenute per effettuare le donazioni stesse.