19.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/13


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 9 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Austria) — Humanplasma GmbH/Repubblica d’Austria

(Causa C-421/09) (1)

(Artt. 28 CE e 30 CE - Normativa nazionale che vieta l’importazione di prodotti del sangue provenienti da donazioni non interamente gratuite)

2011/C 55/22

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien

Parti

Ricorrente: Humanplasma GmbH

Convenuta: Repubblica d’Austria

Oggetto

Domanda di pronucia pregiudiziale — Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE — Compatibilità con queste disposizioni di una normativa nazionale che vieta l’importazione di sangue umano proveniente da donazioni di sangue retribuite

Dispositivo

L’art. 28 CE, letto in combinato disposto con l’art. 30 CE, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale preveda che l’importazione di sangue o di componenti del sangue provenienti da un altro Stato membro sia lecita soltanto a condizione che — così come prescritto anche per i prodotti nazionali — le donazioni di sangue alla base di tali prodotti siano state effettuate non solo senza corresponsione di una remunerazione ai donatori, ma anche senza riconoscimento a costoro di un rimborso delle spese da essi sostenute per effettuare le donazioni stesse.


(1)  GU C 24 del 30.1.2010.