30.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 226/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) — José Maria Ambrósio Lavrador, Maria Cândida Olival Ferreira Bonifácio/Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA

(Causa C-409/09) (1)

(Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE e 90/232/CEE - Diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Presupposti per un’eventuale limitazione - Contributo della vittima alla causazione del danno da essa subito - Responsabilità oggettiva - Disposizioni applicabili al terzo minorenne vittima di un sinistro)

2011/C 226/06

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal de Justiça

Parti

Ricorrenti: José Maria Ambrósio Lavrador, Maria Cândida Olival Ferreira Bonifácio

Convenuta: Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supremo Tribunal de Justiça — Interpretazione dell’art. 1 della terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33) — Estensione della copertura dell’assicurazione obbligatoria a favore di terzi — Disposizione applicabili a terzi minori vittime di un incidente

Dispositivo

La direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, 72/166/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, la seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, nonché la terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a disposizioni nazionali rientranti nella disciplina della responsabilità civile, le quali consentano di escludere o di limitare il diritto della vittima di un incidente a pretendere un risarcimento a titolo dell’assicurazione della responsabilità civile dell’autoveicolo implicato nel sinistro, sulla base di una valutazione caso per caso della responsabilità esclusiva o parziale di detta vittima nella causazione del danno da essa subito.


(1)  GU C 11 del 16.1.2010.