10.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 362/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Realchemie Nederland BV/Bayer Cropscience AG

(Causa C-406/09) (1)

(Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni - Nozione di «materia civile e commerciale» - Riconoscimento ed esecuzione di una decisione che infligge un’ammenda - Direttiva 2004/48/CE - Diritti di proprietà intellettuale - Lesione di tali diritti - Misure, procedure e mezzi di ricorso - Condanna - Procedura di exequatur - Spese giudiziarie relative a tale procedura)

2011/C 362/05

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Realchemie Nederland BV

Convenuta: Bayer Cropscience AG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) e dell’art. 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45) — Nozione di materia civile e commerciale — Violazione del divieto pronunciato da una decisione giudiziaria tedesca di importare e di commercializzare in Germania taluni pesticidi — Ammenda — Esecuzione della decisione che la infligge — Procedimento di esecuzione relativo alle decisioni emesse all’estero sulle spese in materia di penalità o ammende per violazione del divieto di ledere un diritto di proprietà intellettuale

Dispositivo

1)

La nozione di «materia civile e commerciale», che figura all’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretata nel senso che tale regolamento si applica al riconoscimento e all’esecuzione di una decisione giurisdizionale che comporta una condanna al pagamento di un’ammenda allo scopo di far rispettare una decisione giurisdizionale emessa in materia civile e commerciale.

2)

Le spese connesse ad una procedura di exequatur avviata in uno Stato membro, nel corso della quale si chiedano il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro nell’ambito di una causa diretta a far rispettare un diritto di proprietà intellettuale, rientrano nella sfera di applicazione dell’art. 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.


(1)  GU C 312 del 19.12.2009.