7.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 139/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation — Francia) — Procedimenti avviati dal sig. Josep Peñarroja Fa

(Cause riunite C-372/09 e C-373/09) (1)

(Art. 43 CE - Libertà di stabilimento - Art. 49 CE - Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Periti giudiziari con qualifica di traduttore - Esercizio dei pubblici poteri - Normativa nazionale che riserva il titolo di perito giudiziario alle persone iscritte in elenchi istituiti dalle autorità giudiziarie nazionali - Giustificazione - Proporzionalità - Direttiva 2005/36/CE - Nozione di «professione regolamentata»)

2011/C 139/07

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de Cassation

Parti

Ricorrente: Josep Peñarroja Fa

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation (Francia) — Interpretazione degli artt. 43 CE, 45 CE, 49 CE e 50 CE — Normativa nazionale che riserva il titolo di consulente giudiziario a chi sia iscritto in uno degli albi istituiti dalle autorità giudiziarie nazionali e che subordina tale iscrizione a requisiti di età, di competenza, di moralità e d’imparzialità, senza tener conto del già avvenuto riconoscimento della qualità di consulente da parte delle autorità giudiziarie di un altro Stato membro e senza prevedere altre modalità di accertamento delle caratteristiche succitate — Compatibilità di tale normativa con le disposizioni del diritto primario relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi

Dispositivo

1)

Un incarico affidato caso per caso da un giudice, nel contesto di una controversia di cui è investito, ad un professionista in qualità di perito giudiziario traduttore costituisce una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 50 CE, al quale attualmente corrisponde l’art. 57 TFUE.

2)

Le attività dei periti giudiziari nel settore della traduzione come quelle oggetto della causa principale non costituiscono attività che partecipano all’esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell’art. 45, primo comma, CE, al quale corrisponde attualmente l’art. 51, primo comma, TFUE.

3)

L’art. 49 CE, al quale attualmente corrisponde l’art. 56 TFUE, osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, in forza della quale l’iscrizione ad un elenco di periti giudiziari traduttori è assoggettata a condizioni inerenti alla qualifica senza che gli interessati possano venire a conoscenza della motivazione della decisione adottata nei loro confronti e senza che questa possa essere oggetto di un effettivo ricorso di natura giurisdizionale che consenta di verificare la sua legittimità, soprattutto con riguardo all’osservanza del requisito, risultante dal diritto dell’Unione, che la loro qualifica acquisita e riconosciuta in altri Stati membri sia stata debitamente presa in considerazione.

4)

L’art. 49 CE, al quale attualmente corrisponde l’art. 56 TFUE, osta ad un requisito come quello previsto dall’art. 2 della legge 29 giugno 1971, n. 71-498, relativa ai periti giudiziari, come modificata dalla legge 11 febbraio 2004, n. 2004-130, da cui risulta che non è possibile figurare nell’elenco nazionale dei periti giudiziari in qualità di traduttore se non si dimostra di essere stati iscritti per tre anni consecutivi in un elenco di periti giudiziari istituito da una Cour d’appel, qualora siffatto requisito, nel contesto dell’esame di una domanda di una persona stabilita in un altro Stato membro e che non dimostra detta iscrizione, impedisca che la qualifica acquisita da tale persona e riconosciuta in tale altro Stato membro sia debitamente presa in considerazione per accertare se e in che limiti questa possa equivalere alle competenze che di norma ci si attende da una persona che sia stata iscritta per tre anni consecutivi ad un elenco di periti giudiziari istituito da una Cour d’appel.

5)

Le prestazioni dei periti giudiziari traduttori effettuate da periti iscritti in un elenco come l’elenco nazionale dei periti giudiziari istituito dalla Cour de cassation non rientrano nella nozione di «professione regolamentata» ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.


(1)  GU C 282 del 21.11.2009.