18.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 346/17


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — J.A. van Delft, J.C. Ramaer, J. M. van Willigen, J.F. van der Nat, C.M. Janssen, O. Fokkens/College van zorgverzekeringen

(Causa C-345/09) (1)

(Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Titolo III, capitolo 1 - Artt. 28, 28 bis e 33 - Regolamento (CEE) n. 574/72 - Art. 29 - Libera circolazione delle persone - Artt. 21 TFUE e 45 TFUE - Prestazioni dell’assicurazione malattia - Titolari di pensione di vecchiaia o di rendita per incapacità lavorativa - Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato debitore della pensione o della rendita - Fornitura di prestazioni in natura nello Stato di residenza a carico dello Stato debitore - Mancanza di iscrizione nello Stato di residenza - Obbligo di pagamento dei contributi nello Stato debitore - Modifica della legislazione nazionale dello Stato debitore - Continuità dell’assicurazione malattia - Disparità di trattamento fra residenti e non residenti)

2010/C 346/28

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrenti: J.A. van Delft, J.C. Ramaer, J.M. van Willigen, J.F. van der Nat, C.M. Janssen, O. Fokkens

Convenuto: College voor zorgverzekeringen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Centrale Raad van Beroep — Interpretazione del Trattato CE, degli artt. 28, 28 bis, 33, e allegato VI, lett. R, sub 1 a) e b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) e dell’art. 29 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1) — Titolari di pensione o di rendita — Obbligo di iscrizione al Consiglio dell’assicurazione malattia nei Paesi Bassi — Obbligo di versare un contributo

Dispositivo

1)

Gli artt. 28, 28 bis e 33 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1992, in combinato disposto con l’art. 29 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 19 marzo 2007, n. 311, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nella causa principale, la quale prevede che i titolari di una pensione o di una rendita dovuta a titolo della legislazione di detto Stato, residenti in un altro Stato membro, in cui hanno diritto, in applicazione dei citati artt. 28 e 28 bis, alle prestazioni di malattia in natura corrisposte dall’ente competente di quest’ultimo Stato membro, devono versare, sotto forma di trattenuta sulla pensione o rendita in parola, un contributo a titolo delle prestazioni di cui trattasi, anche allorché detti titolari non sono iscritti presso l’ente competente dello Stato membro in cui risiedono.

2)

L’art. 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nella causa principale, la quale prevede che i titolari di una pensione o di una rendita dovuta a titolo della legislazione di tale Stato, residenti in un altro Stato membro, in cui hanno diritto, in applicazione degli artt. 28 e 28 bis del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, alle prestazioni di malattia in natura corrisposte dall’ente competente di quest’ultimo Stato membro, devono versare, sotto forma di trattenute su detta pensione o rendita, un contributo a titolo di siffatte prestazioni, anche qualora i menzionati titolari non siano iscritti presso l’ente competente dello Stato membro di residenza.

Per contro, l’art. 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale del genere nei limiti in cui essa induca o comporti, punto che spetta al giudice del rinvio accertare, una disparità di trattamento ingiustificata fra residenti e non residenti, relativamente alla garanzia della continuità della protezione globale contro il rischio di malattia di cui questi beneficiavano nell’ambito di contratti di assicurazione conclusi prima dell’entrata in vigore della normativa in parola.


(1)  GU C 11 del 16.1.2010.