26.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungssenat Wien — Austria) — Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH/Landeshauptmann von Wien

(Causa C-338/09) (1)

(Libera prestazione dei servizi - Libertà di stabilimento - Regole di concorrenza - Trasporti di cabotaggio - Trasporti nazionali di persone effettuati con autobus di linea - Domanda di esercizio di una linea - Concessione - Autorizzazione - Presupposti - Sede o stabilimento permanente sul territorio nazionale - Diminuzione delle entrate tale da compromettere la redditività dell’esercizio di una linea già concessa)

2011/C 63/12

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Verwaltungssenat Wien

Parti

Ricorrente: Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH

Convenuto: Landeshauptmann von Wien

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Interpretazione degli artt. 49 e segg. CE, nonché 81 e segg. CE — Normativa di uno Stato membro che subordina l’attribuzione di una concessione per la gestione di una linea di trasporto pubblico alla doppia condizione che il richiedente la concessione sia stabilito in tale Stato e la nuova linea non metta in pericolo la redditività di una linea di trasporti analoga esistente

Dispositivo

1)

L’art. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che, ai fini della concessione di un’autorizzazione all’esercizio di una linea urbana di trasporto pubblico di persone mediante autobus che serve regolarmente talune fermate determinate, secondo un orario prestabilito, impone che gli operatori economici richiedenti, stabiliti in altri Stati membri, dispongano di una sede o di un altro stabilimento sul territorio di tale Stato membro ancor prima che sia loro concessa l’autorizzazione all’esercizio di tale linea. Per contro, l’art. 49 TFUE dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che preveda un requisito di stabilimento, qualora tale requisito sia imposto dopo la concessione di tale autorizzazione e prima che il richiedente avvii l’esercizio della linea stessa.

2)

L’art. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che prevede il diniego di un’autorizzazione ai fini dell’esercizio di una linea d’autobus a scopi turistici in ragione della diminuzione della redditività di un’impresa concorrente, titolare di un’autorizzazione d’esercizio riguardante una linea totalmente o parzialmente identica a quella richiesta, e ciò sulla base delle mere affermazioni di tale impresa concorrente.


(1)  GU C 282 del 21.11.2009.