18.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 49/3


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 21 dicembre 2011 — A2A SpA, già ASM Brescia SpA/Commissione europea

(Causa C-318/09 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Regime di aiuti concessi a talune imprese di servizi pubblici - Esenzioni fiscali - Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Legittimazione ad agire - Interesse ad agire - Art. 87 CE - Nozione di «aiuto» - Art. 88 CE - Nozione di «aiuto nuovo» - Art. 10 CE - Obbligo di leale cooperazione - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Artt. 1 e 14 - Legittimità di un ordine di recupero - Principio della certezza del diritto - Obbligo di motivazione)

2012/C 49/05

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: A2A SpA, già ASM Brescia SpA (rappresentanti: A. Santa Maria, A. Giardina, C. Croff e G. Pizzonia, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. Righini, V. Di Bucci e D. Grespan, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione ampliata) 11 giugno 2009, causa T-189/03, ASM Brescia SpA/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto una domanda di annullamento degli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, pag. 21).

Dispositivo

1)

L’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte.

2)

L’A2A SpA è condannata a sopportare le spese relative all’impugnazione principale.

3)

La Commissione europea è condannata a sopportare le spese relative all’impugnazione incidentale.


(1)  GU C 267 del 7.11.2009.