18.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 49/3 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 21 dicembre 2011 — A2A SpA, già ASM Brescia SpA/Commissione europea
(Causa C-318/09 P) (1)
(Impugnazione - Aiuti di Stato - Regime di aiuti concessi a talune imprese di servizi pubblici - Esenzioni fiscali - Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Legittimazione ad agire - Interesse ad agire - Art. 87 CE - Nozione di «aiuto» - Art. 88 CE - Nozione di «aiuto nuovo» - Art. 10 CE - Obbligo di leale cooperazione - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Artt. 1 e 14 - Legittimità di un ordine di recupero - Principio della certezza del diritto - Obbligo di motivazione)
2012/C 49/05
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: A2A SpA, già ASM Brescia SpA (rappresentanti: A. Santa Maria, A. Giardina, C. Croff e G. Pizzonia, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. Righini, V. Di Bucci e D. Grespan, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione ampliata) 11 giugno 2009, causa T-189/03, ASM Brescia SpA/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto una domanda di annullamento degli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, pag. 21).
Dispositivo
1) |
L’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte. |
2) |
L’A2A SpA è condannata a sopportare le spese relative all’impugnazione principale. |
3) |
La Commissione europea è condannata a sopportare le spese relative all’impugnazione incidentale. |