25.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 186/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — MSD Sharp & Dohme GmbH/Merckle GmbH

(Causa C-316/09) (1)

(Medicinali per uso umano - Direttiva 2001/83/CE - Divieto di pubblicità presso il pubblico di medicinali che possono essere forniti solo su prescrizione medica - Nozione di «pubblicità» - Informazioni comunicate all’autorità competente - Informazioni accessibili su Internet)

2011/C 186/05

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: MSD Sharp & Dohme GmbH

Convenuta: Merckle GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell’art. 88, n. 1, primo trattino, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67) — Divieto della pubblicità presso il pubblico di medicinali che possono essere forniti solo su prescrizione medica — Nozione di «pubblicità» — Pubblicità per un medicinale che dà accesso alle informazioni esclusivamente alle persone che effettuano una ricerca su Internet e che contiene solo le indicazioni comunicate all’autorità competente nel contesto della procedura di autorizzazione di immissione sul mercato di detto medicinale e accessibili ai pazienti al momento dell’acquisto

Dispositivo

L’art. 88, n. 1, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE, deve essere interpretato nel senso che non osta a che un’impresa farmaceutica diffonda su un sito Internet informazioni relative a medicinali soggetti a prescrizione medica, qualora tali informazioni siano accessibili su tale sito esclusivamente a colui che vuole ottenerle e tale diffusione consista esclusivamente nella riproduzione fedele della confezione del medicinale, conforme all’art. 62 della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27, nonché nella riproduzione letterale ed integrale del foglietto illustrativo o del riassunto delle caratteristiche del prodotto che sono state approvate dalle autorità competenti in materia di medicinali. Al contrario, è vietata la diffusione su un tale sito di informazioni relative a un medicinale che sono state oggetto di una selezione o di un rimaneggiamento da parte del produttore, spiegabile solo con uno scopo pubblicitario. È compito del giudice del rinvio stabilire se e in quale misura le attività di cui alla causa principale costituiscano una pubblicità nel senso della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27.


(1)  GU C 267 del 7.11.2009.