26.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Haarlem — Paesi Bassi) — Premis Medical BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid

(Causa C-273/09) (1)

(Regolamento (CE) n. 729/2004 - Classificazione della merce «deambulatore rollator» nella nomenclatura combinata - Voce 9021 - Voce 8716 - Rettifica - Validità)

2011/C 63/09

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Haarlem

Parti

Ricorrente: Premis Medical BV

Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank Haarlem (Paesi Bassi) — Interpretazione del regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 2004, n. 729, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 113, pag. 5) — Articoli e apparecchi di ortopedia o destinati a compensare una deficienza o un’infermità ai sensi della voce 9021 della nomenclatura combinata — Deambulatori a rotelle concepiti per aiutare persone a mobilità ridotta

Dispositivo

Il regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 2004, n. 729, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, nella formulazione risultante da una rettifica pubblicata il 7 maggio 2004, è invalido in quanto, da un lato, la rettifica intervenuta ha esteso il campo di applicazione del regolamento iniziale ai deambulatori rollator a quattro ruote con struttura tubolare in alluminio, dotati di ruote anteriori girevoli, manopole e freni, e concepiti per aiutare le persone con difficoltà di deambulazione, e, dall’altro, classifica tali deambulatori rollator nella sottovoce 8716 80 00 della nomenclatura combinata.


(1)  GU C 267 del 7.11.2009.