4.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 32/4 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 dicembre 2011 — KME Germany AG, già KM Europa Metal AG, KME France SAS, già Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, già Europa Metalli SpA/Commissione europea
(Causa C-272/09 P) (1)
(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Mercato dei tubi industriali in rame - Ammende - Dimensioni del mercato, durata dell’infrazione e cooperazione che possono essere prese in considerazione - Ricorso giurisdizionale effettivo)
2012/C 32/06
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: KME Germany AG, già KM Europa Metal AG, KME France SAS, già Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, già Europa Metalli SpA (rappresentanti: M. Siragusa, avvocato, A. Winckler, avocat, G. Rizza, avvocato, T. Graf, advokat, M. Piergiovanni, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. Gippini Fournier e J. Bourke, agenti, assistiti da C. Thomas, solicitor)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 6 maggio 2009, causa T-127/04, KME Germany e a./Commissione con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto alla riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti con decisione della Commissione 16 dicembre 2003, 2004/421/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’art. 81 del Trattato CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E-1/38.240 — Tubi industriali) (GU L 125, pag. 50) — Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati — Impatto concreto sul mercato — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La KME Germany AG, la KME France SAS e la KME Italy SpA sono condannate alle spese. |