1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/14 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 4 marzo 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio
(Causa C-258/09) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2008/1/CE - Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)
2010/C 113/20
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e A. Marghelis, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: T. Materne, agente)
Oggetto
Mancata adozione o comunicazione, entro il termine prescritto, delle misure necessarie per conformarsi, nella Regione vallone, all’art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 24, pag. 8) — Impianti esistenti che possono avere un’incidenza sulle emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo nonché sull’inquinamento
Dispositivo
1) |
Il Regno del Belgio, avendo autorizzato nella Regione vallone il funzionamento di impianti esistenti non conformi ai requisiti previsti dagli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14, lett. a) e b) e 15, n. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, e ciò malgrado la scadenza del 30 ottobre 2007, come previsto dall’art. 5, n. 1, di suddetta direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della medesima direttiva. |
2) |
Il Regno del Belgio è condannato alle spese. |