18.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 346/16


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Halle — Germania) — Günter Fuß/Stadt Halle

(Causa C-243/09) (1)

(Politica sociale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Direttiva 2003/88/CE - Organizzazione dell’orario di lavoro - Vigili del fuoco occupati nel settore pubblico - Servizi di pronto intervento - Artt. 6, lett. b), e 22, n. 1, primo comma, lett. b) - Durata massima dell’orario settimanale di lavoro - Rifiuto di effettuare un lavoro che superi tale durata - Trasferimento coatto presso un altro servizio - Effetto diretto - Conseguenze per i giudici nazionali)

2010/C 346/26

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Halle

Parti

Ricorrente: Günter Fuß

Convenuta: Stadt Halle

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Halle — Interpretazione dell’art. 22, n. 1, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CEE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9) — Normativa nazionale che prevede, in violazione di detta direttiva, un orario di lavoro di oltre 48 ore durante un periodo di 7 giorni per i pubblici dipendenti occupati negli uffici di intervento dei pompieri professionali — Assegnazione d’ufficio di un pubblico dipendente che ha rifiutato detto orario di lavoro ad un posto dello stesso grado nell’amministrazione — Nozione di «danno»

Dispositivo

L’art. 6, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che consente ad un datore di lavoro del settore pubblico di procedere al trasferimento coatto, presso un altro servizio, di un lavoratore occupato come vigile del fuoco in un servizio di pronto intervento, a causa della richiesta del medesimo di rispettare, in quest’ultimo servizio, la durata media massima del lavoro settimanale prevista da suddetta disposizione. La circostanza che tale lavoratore non subisca, per via di questo trasferimento, alcun danno specifico diverso da quello risultante dalla violazione di suddetto art. 6, lett. b), è irrilevante al riguardo.


(1)  GU C 233 del 26.9.2009.