18.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 346/15 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam — Paesi Bassi) — Albron Catering BV/FNV Bondgenoten, John Roest
(Causa C-242/09) (1)
(Politica sociale - Trasferimenti di imprese - Direttiva 2001/23/CE - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Gruppo di società in cui i dipendenti sono impiegati da una società «datrice di lavoro» e assegnati permanentemente ad una società di «gestione» - Trasferimento di una società di gestione)
2010/C 346/25
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof te Amsterdam
Parti
Ricorrente: Albron Catering BV
Convenuti: FNV Bondgenoten, John Roest
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te Amsterdam — Interpretazione dell’art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti d’imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16) — Società che raggruppa tutto il personale di un gruppo di società e lo pone a disposizione delle società di gestione di questo in funzione dei loro bisogni — Trasferimento dell’attività di una società di gestione al di fuori del gruppo — Qualifica
Dispositivo
In caso di trasferimento, ai sensi della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, di un’impresa appartenente ad un gruppo ad un’impresa esterna al gruppo, può essere considerata un «cedente», ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. a), di detta direttiva, anche l’impresa del gruppo cui i lavoratori erano permanentemente assegnati senza essere tuttavia vincolati ad essa da un contratto di lavoro, sebbene vi sia in seno al gruppo un’impresa alla quale i lavoratori interessati erano vincolati da siffatto contratto di lavoro.
(1) GU C 220 del 12.9.2009, pag. 21.