4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/8


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano) — Procedimento penale a carico di Martha Nussbaumer

(Causa C-224/09) (1)

(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Direttiva 92/57/CEE - Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili - Art. 3 - Obblighi di designare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute nonché di redigere un piano di sicurezza e di salute)

2010/C 328/11

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Bolzano

Imputata nella causa principale

Martha Nussbaumer

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Bolzano — Interpretazione dell’art. 3 della direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 245, pag. 6) — Lavori privati non soggetti a permesso di costruire — Deroga all'obbligo di nominare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l’elaborazione del progetto dell’opera o durante la sua realizzazione

Dispositivo

L’art. 3 della direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), deve essere interpretato come segue:

il n. 1 di tale articolo osta ad una normativa nazionale che, nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese, consenta di derogare all’obbligo incombente al committente o al responsabile dei lavori di nominare un coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della progettazione dell’opera o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori;

il n. 2 dello stesso articolo osta ad una normativa nazionale che preveda l’obbligo per il coordinatore della realizzazione dell’opera di redigere un piano di sicurezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese, e che non assuma come criterio a fondamento di tale obbligo i rischi particolari quali contemplati all’allegato II di detta direttiva.


(1)  GU C 205 del 29.8.2009.