4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 7 ottobre 2010 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)] — Regno Unito — Secretary of State for Work and Pensions/Taous Lassal

(Causa C-162/09) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle persone - Direttiva 2004/38/CE - Art. 16 - Diritto di soggiorno permanente - Applicazione nel tempo - Periodi precedenti alla scadenza del termine di trasposizione)

2010/C 328/08

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrente: Secretary of State for Work and Pensions

Convenuta: Taous Lassal

con l’intervento di: The Child Poverty Action Group

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interpretazione dell’art. 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158, pag. 77) — Cittadino dell’Unione che ha soggiornato regolarmente nel Regno Unito per cinque anni prima del 30 aprile 2006, data limite per la trasposizione della direttiva, e ha poi lasciato il territorio per dieci mesi — Presa in considerazione del periodo maturato prima del 30 aprile 2006 per il riconoscimento di un diritto di soggiorno permanente

Dispositivo

L’art. 16, nn. 1 e 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, dev’essere interpretato nel senso che:

devono essere presi in considerazione, ai fini dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente di cui all’art. 16, n. 1, della citata direttiva, soggiorni ininterrotti di cinque anni, conclusi prima della data di trasposizione della stessa, vale a dire il 30 aprile 2006, conformemente a strumenti di diritto dell’Unione antecedenti a tale data e

le assenze dallo Stato membro ospitante di durata inferiore a due anni consecutivi, verificatesi prima del 30 aprile 2006 e successivamente ad un periodo di soggiorno legale ininterrotto di cinque anni concluso prima di tale data, non sono tali da pregiudicare l’acquisizione del diritto di soggiorno permanente di cui al citato art. 16, n. 1.


(1)  GU C 153 del 4.7.2009.