12.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 80/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 gennaio 2011 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-155/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Artt. 12 CE, 18 CE, 39 CE e 43 CE - Artt. 4, 28 e 31 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo - Normativa tributaria - Presupposti per l’esenzione dall’imposta sulle cessioni in occasione del primo acquisto di un bene immobile - Esenzione riservata ai soli residenti nel territorio nazionale nonché ai cittadini di origine greca che non risiedono in quest’ultimo alla data dell’acquisto)

2011/C 80/04

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e D. Triantafyllou, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: P. Mylonopoulos e V. Karra, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 18, 39 e 43 CE — Esenzione dall’imposta sulle cessioni in occasione dell’acquisto di un primo bene immobile — Esenzione limitata alle persone che risiedono già nel paese nonché ai cittadini greci che non vi risiedono al momento dell’acquisto

Dispositivo

1)

La Repubblica ellenica:

esentando dall’imposta sulle cessioni di beni immobili, in applicazione dell’art. 1, nn. 1 e 3, primo comma della legge 1078/1980, unicamente i residenti permanenti sul territorio nazionale, mentre i non residenti che hanno l’intenzione di installarsi in futuro su tale territorio non sono esentati dall’imposta in parola, e

esentando, a determinate condizioni, dalla medesima imposta unicamente i cittadini greci o le persone di origine greca in occasione dell’acquisto di una prima residenza sul territorio nazionale,

è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli artt. 12 CE, 18 CE, 39 CE e 43 CE nonché degli artt. 4, 28 e 31 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 167 del 18.7.2009.