12.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 331/2 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 settembre 2011 — Regno del Belgio/Deutsche Post AG, DHL International, Commissione europea
(Causa C-148/09 P) (1)
(Impugnazione - Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Art. 88, n. 3, CE - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni - Nozione di «dubbi» - Servizi di interesse economico generale)
2011/C 331/02
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet, T. Materne, agenti, J. Meyers, advocaat)
Altre parti nel procedimento: Deutsche Post AG (rappresentanti: T. Lübbig e J. Sedemund, Rechtsanwälte), DHL International (rappresentanti: T. Lübbig e J. Sedemund, Rechtsanwälte), Commissione europea (rappresentanti: B. Martenczuk e D. Grespan, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 10 febbraio 2009, causa T-388/03, Deutsche Post e DHL International/Commissione, con cui il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione 23 luglio 2003, C(2003) 2508 def., di non sollevare obiezioni, a seguito del procedimento preliminare di esame previsto dall’art. 88, n. 3, CE, contro diverse misure adottate dalle autorità belghe in favore di La Poste SA — Compensazione dei costi netti dei servizi di interesse economico generale — Qualificazione erronea di determinate circostanze come indizi di gravi difficoltà che rendono necessaria l’apertura del procedimento formale di esame — Disamina di motivi irricevibili — Violazione del principio di certezza del diritto
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Il Regno del Belgio nonché la Commissione europea sono condannati alle spese. |