3.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/12


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 20 maggio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Palermo) — Todaro Nunziatina & C. Snc/Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione della Regione Siciliana

(Causa C-138/09) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Decisioni della Commissione - Interpretazione - Aiuti concessi dalla Regione Siciliana alle imprese che stipulano contratti di formazione e lavoro o trasformano siffatti contratti in contratti a tempo indeterminato - Termine ultimo per la concessione degli aiuti - Vincoli di bilancio - Interessi di mora - Irricevibilità)

(2010/C 179/18)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Palermo

Parti

Ricorrente: Todaro Nunziatina & C. Snc

Convenuto: Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione della Regione Siciliana

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Ordinario di Palermo — Aiuti di Stato — Portata delle decisioni della Commissione 21 dicembre 1995, 95 C 343/11, relativa alla legge della Regione Sicilia 15 maggio 1991, n. 27, recante interventi a favore dll'occupazione, e 16 ottobre 2002, 2003/195/CE (GU 2003, L 77, pag. 57), relative ad aiuti concessi dalla Sicilia alle imprese che stipulano contratti di formazione e lavoro o che trasformano contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione 11 dicembre 1995, SG (95) D/15975, relativa alla legge della Regione Siciliana 15 maggio 1991, n. 27, recante interventi a favore dell’occupazione (aiuto di Stato NN 91/A/95), dev’essere interpretata nel senso che essa ha riconosciuto la compatibilità con il mercato comune di un regime di aiuti composto di due misure, previste dall’art. 10, comma 1, lett. a) e b), di detta legge regionale, che non possono essere cumulate e il cui evento generatore, ossia l'assunzione di un lavoratore o la trasformazione del contratto in contratto a durata indeterminata, dev’essere avvenuto prima del 31 dicembre 1996, mentre i versamenti da esse previsti possono proseguire dopo tale data, a condizione che a ciò non ostino le vigenti norme nazionali finanziarie e di bilancio e che sia rispettato lo stanziamento di bilancio approvato dalla Commissione delle Comunità europee.

2)

L’art. 1 della decisione della Commissione 16 ottobre 2002, 2003/195/CE, relativa al regime di aiuto cui l’Italia intende dare esecuzione in favore dell’occupazione nella Regione Siciliana — C 56/99 (ex N 668/97), dev’essere interpretato nel senso che il regime di aiuti previsto dall’art. 11, comma 1, della legge della Regione Siciliana 27 maggio 1997, n. 16, recante autorizzazioni di spesa per l’utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1997, costituisce un aiuto nuovo, distinto da quello previsto dall’art. 10 della legge della Regione Siciliana 15 maggio 1991, n. 27, recante interventi a favore dell’occupazione. Detto art. 1 osta alla concessione di sovvenzioni per qualsiasi assunzione di lavoratori ingaggiati con contratto di formazione e lavoro o per la trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato effettuata a partire dal 1o gennaio 1997.

3)

Spetta allo Stato membro interessato determinare a quale delle parti in giudizio incomba l'onere di provare che lo stanziamento di bilancio concesso per le misure di aiuto di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) e b), della legge della Regione Siciliana 15 maggio 1991, n. 27, recante interventi a favore dell’occupazione, e autorizzato dalla decisione SG (95) D/15975, non sia stato esaurito.

4)

L'importo degli interessi legali eventualmente dovuti in caso di ritardato pagamento degli aiuti autorizzati dalla decisione SG (95) D/15975 per il periodo successivo a detta decisione non dev’essere compreso nell'importo dello stanziamento di bilancio autorizzato con tale decisione. Il tasso di interesse e le modalità di applicazione di tale tasso sono di competenza dell'ordinamento nazionale.


(1)  GU C 153 del 4.7.2009.