9.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 204/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Germania) — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V./Bezirksregierung Arnsberg

(Causa C-115/09) (1)

(Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell’impatto ambientale - Convenzione di Aarhus - Direttiva 2003/35/CE - Accesso alla giustizia - Organizzazioni non governative per la protezione dell’ambiente)

2011/C 204/10

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parti

Ricorrente: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.

Convenuta: Bezirksregierung Arnsberg

Con l’intervento di: Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Interpretazione dell'art. 10 bis della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156, pag. 17) — Diritto delle organizzazioni non governative di interporre appello avverso le decisioni di autorizzazione di progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale — Portata di tale diritto — Possibilità di invocare tutte le disposizioni determinanti o soltanto le disposizioni direttamente fondate sul diritto comunitario, incluse quelle che tutelano esclusivamente l'interesse della collettività e non i diritti individuali — Requisiti sostanziali in caso di limitazione alle sole disposizioni fondate sul diritto comunitario

Dispositivo

1)

L’art. 10 bis della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, osta ad una normativa che non riconosca ad un’organizzazione non governativa, che opera per la protezione dell’ambiente, di cui all’art. 1, n. 2, di tale direttiva, la possibilità di far valere in giudizio, nell’ambito di un ricorso promosso contro una decisione di autorizzazione di progetti «che possono avere un impatto ambientale importante» ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, la violazione di una norma derivante dal diritto dell’Unione ed avente l’obiettivo della tutela dell’ambiente, per il fatto che tale disposizione protegge esclusivamente gli interessi della collettività e non quelli dei singoli.

2)

Siffatta organizzazione non governativa può dedurre dall’art. 10 bis, terzo comma, ultima frase, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, il diritto di far valere in giudizio, nel contesto di un ricorso promosso avverso una decisione di autorizzazione di progetti «che possono avere un impatto ambientale importante» ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 85/337, come modificata, la violazione delle norme del diritto nazionale derivanti dall’art. 6 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/105/CE, mentre il diritto processuale nazionale non lo consente in quanto le norme invocate tutelano soltanto gli interessi della collettività e non quelli dei singoli.


(1)  GU C 141 del 20.6.2009.