18.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 346/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Établissements Rimbaud SA/Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence

(Causa C-72/09) (1)

(Fiscalità diretta - Libera circolazione dei capitali - Persone giuridiche aventi sede in un paese terzo, membro dello Spazio economico europeo - Possesso di immobili situati in uno Stato membro - Imposta sul valore commerciale degli immobili - Diniego dell’esenzione - Lotta contro l’evasione fiscale - Valutazione con riferimento all’accordo SEE)

2010/C 346/18

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Établissements Rimbaud SA

Convenuti: Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence

Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Cour de cassation (Francia) — Interpretazione dell'art. 40 dell'accordo 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo (GU 1994, L 1, pag. 3) — Imposta sul valore commerciale degli immobili situati in Francia — Esonero a vantaggio di persone giuridiche stabilite in Francia o in uno Stato dello Spazio economico europeo, subordinato all’esistenza di una convenzione di assistenza amministrativa stipulata tra la Francia e tale Stato allo scopo di contrastare la frode e l’evasione fiscali, ovvero alla circostanza che, in forza dell’applicazione di un trattato contenente una clausola di non discriminazione, tali persone giuridiche non siano assoggettate ad un’imposizione maggiormente onerosa rispetto a quella cui sono assoggettate le società stabilite in Francia — Diniego dell’esonero opposto a una società stabilita in Liechtenstein

Dispositivo

L’art. 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che esoneri dall’imposta sul valore commerciale degli immobili situati nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea le società che hanno la sede sociale nel territorio di tale Stato e che subordini detta esenzione, per una società la cui sede si trovi nel territorio di uno Stato terzo membro dello Spazio economico europeo, all’esistenza di una convenzione di assistenza amministrativa stipulata tra detto Stato membro e tale Stato terzo allo scopo di contrastare l’evasione e l’elusione fiscali, ovvero alla circostanza che, in forza dell’applicazione di un trattato contenente una clausola di non discriminazione in base alla nazionalità, tali persone giuridiche non debbano essere assoggettate ad un’imposizione maggiormente onerosa rispetto a quella cui sono assoggettate le società stabilite nel territorio di uno Stato membro.


(1)  GU C 102 dell’1.5.2009, pag. 12.