5.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 148/9


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 aprile 2010 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-64/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2000/53/CE - Artt. 5, nn. 3 e 4, 6, n. 3, e 7, n. 1 - Trasposizione non conforme)

2010/C 148/14

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e A. Adam, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione di tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per recepire in modo corretto e completo gli artt. 2 (punto 13), 4 [n. 2, lett. a)], 5 (nn. 3 e 4), 6 (n. 3), 7 (n. 1) e 8 (n. 3) della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269, pag. 34) — Nozioni di «informazioni per la demolizione» dei veicoli fuori uso e di «smontaggio dei componenti» all’atto del loro trattamento — Obbligo per i costruttori di autoveicoli e i produttori di componenti di fornire, per ogni tipo di nuovo veicolo immesso sul mercato, informazioni sulla demolizione sotto forma di manuali o di supporti elettronici

Dispositivo

1)

Non avendo adottato tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per trasporre in modo corretto e completo gli artt. 2, punto 13), 4, n. 2, lett. a), 5, nn. 3 e 4, –laddove, con riferimento a quest’ultimo numero, i demolitori che hanno accettato di prendere in consegna un veicolo fuori uso per la rottamazione sono esclusi dal sistema di compensazione dei costi di trattamento — 7, n. 1, e 8, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea e la Repubblica francese devono sopportare ciascuna la propria parte di spese.


(1)  GU C 90 del 18.4.2009.