18.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 346/10


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz — Germania) — Landkreis Bad Dürkheim/Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

(Causa C-61/09) (1)

(Politica agricola comune - Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Regime di pagamento unico - Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto - Nozione di «ettari ammissibili» - Attività non agricola - Condizioni per l’appartenenza di una superficie agricola ad un’azienda)

2010/C 346/16

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz

Parti

Ricorrente: Landkreis Bad Dürkheim

Convenuto: Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz — Interpretazione dell'art. 44, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1) — Interpretazione di «superficie agricola» e di «attività non agricola» nel caso in cui lo scopo di tutela dell'ambiente prevalga sul fine di produzione agricola — Condizione per l'attribuzione di una superficie agricola ad un'azienda

Dispositivo

1)

L’art. 44, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 2006, n. 2013, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che sia considerata ammissibile una superficie la quale, benché utilizzata anche a fini agricoli, sia principalmente destinata alla salvaguardia del paesaggio e alla tutela della natura. Peraltro, il fatto che l’agricoltore sia soggetto alle prescrizioni dell’autorità competente in materia di protezione della natura non priva della sua connotazione agricola un’attività conforme alla definizione di cui all’art. 2, lett. c), del citato regolamento.

2)

L’art. 44, n. 2, del regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento n. 2013/2006, dev’essere interpretato nel senso che:

non è necessario, perché una superficie agricola sia considerata appartenente all’azienda di un agricoltore, che quest’ultimo ne disponga in forza di un contratto di affitto di fondi rustici o di un altro tipo di contratto analogo concluso a titolo oneroso;

esso non osta a che sia considerata appartenente ad un’azienda la superficie messa a disposizione dell’agricoltore a titolo gratuito, laddove l’agricoltore prenda unicamente a carico il pagamento dei contributi all’ente previdenziale di categoria, al fine di farne un uso determinato per un periodo limitato, nel rispetto degli obiettivi di tutela della natura, a condizione che tale agricoltore sia in grado di utilizzare una siffatta superficie con un’autonomia sufficiente per le sue attività agricole per un periodo minimo di dieci mesi, e

è ininfluente ai fini dell’appartenenza della superficie interessata all’azienda dell’agricoltore il fatto che quest’ultimo sia obbligato ad effettuare dietro compenso taluni compiti per conto di un terzo, qualora tale superficie sia anche utilizzata dall’agricoltore ai fini dell’esercizio della sua attività agricola a suo nome e per proprio conto.


(1)  GU C 113 del 16.5.2009.