18.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 346/10 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz — Germania) — Landkreis Bad Dürkheim/Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
(Causa C-61/09) (1)
(Politica agricola comune - Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Regime di pagamento unico - Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto - Nozione di «ettari ammissibili» - Attività non agricola - Condizioni per l’appartenenza di una superficie agricola ad un’azienda)
2010/C 346/16
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz
Parti
Ricorrente: Landkreis Bad Dürkheim
Convenuto: Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz — Interpretazione dell'art. 44, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1) — Interpretazione di «superficie agricola» e di «attività non agricola» nel caso in cui lo scopo di tutela dell'ambiente prevalga sul fine di produzione agricola — Condizione per l'attribuzione di una superficie agricola ad un'azienda
Dispositivo
1) |
L’art. 44, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 2006, n. 2013, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che sia considerata ammissibile una superficie la quale, benché utilizzata anche a fini agricoli, sia principalmente destinata alla salvaguardia del paesaggio e alla tutela della natura. Peraltro, il fatto che l’agricoltore sia soggetto alle prescrizioni dell’autorità competente in materia di protezione della natura non priva della sua connotazione agricola un’attività conforme alla definizione di cui all’art. 2, lett. c), del citato regolamento. |
2) |
L’art. 44, n. 2, del regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento n. 2013/2006, dev’essere interpretato nel senso che:
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