18.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 346/9


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Hamburg — Germania) — Gisela Rosenbladt/Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH

(Causa C-45/09) (1)

(Direttiva 2000/78/CE - Discriminazioni fondate sull’età - Cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell’età pensionabile)

2010/C 346/14

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Gisela Rosenbladt

Convenuto: Oellerking Gebäudereinigungsges. mbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbeitsgericht Hamburg (Germania) — Interpretazione degli artt. 1 e 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Divieto di discriminazione in base all’età — Disposizione di un contratto collettivo dichiarato di applicazione generale che prevede la risoluzione automatica del contratto di lavoro al compimento del 65° anno di età del dipendente, indipendentemente dalla situazione economica, sociale o demografica o dell’effettiva situazione del mercato del lavoro

Dispositivo

1)

L’art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione nazionale come l’art. 10, punto 5, della legge generale sulla parità di trattamento (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz), in forza della quale sono considerate valide le clausole di cessazione automatica dei rapporti di lavoro per raggiungimento da parte del lavoratore subordinato dell’età pensionabile, nei limiti in cui, da un lato, detta disposizione sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una finalità legittima relativa alla politica dell’occupazione e di mercato del lavoro e, dall’altro, i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. L’attuazione di tale disposizione mediante un contratto collettivo non è di per sé esente da qualsiasi controllo giurisdizionale, bensì, conformemente ai dettami dell’art. 6, n. 1, di tale direttiva, deve anch’essa perseguire una siffatta finalità legittima in modo appropriato e necessario.

2)

L’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78 dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una misura come la clausola di cessazione automatica dei rapporti di lavoro dei lavoratori subordinati che hanno raggiunto l’età pensionabile di 65 anni prevista all’art. 19, punto 8, del contratto collettivo applicabile erga omnes per i lavoratori subordinati del settore delle pulizie industriali (Allgemeingültiger Rahmentarifvertrag für die gewerblichen Beschäftigten in der Gebäudereinigung).

3)

Gli artt. 1 e 2 della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro dichiari applicabile erga omnes un contratto collettivo come quello di cui trattasi nella causa principale, a condizione che esso non privi i lavoratori che ricadono nella sfera di applicazione di detto contratto collettivo della protezione offerta loro dalle citate disposizioni contro le discriminazioni fondate sull’età.


(1)  GU C 102 dell’1.5.2009.