ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

27 aprile 2009

Causa T‑272/08 P

R

contro

Commissione delle Comunità europee

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Termine di impugnazione – Dies a quo per il calcolo del termine – Tardività – Impugnazione manifestamente irricevibile»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 6 marzo 2008, causa F‑105/07, R bis/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Decisione: L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente irricevibile. R sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Procedura – Notifiche – Notifica per fax – Cattivo funzionamento del fax del destinatario – Ricorso al mezzo postale unitamente ad un avviso telefonico

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 99, nn. 1, primo trattino, e 2)

2.      Procedura – Notifiche – Notifica per fax – Cattivo funzionamento del fax del destinatario – Ricorso al mezzo postale senza avviso telefonico

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 35, n. 4)

3.      Procedura – Notifiche – Ricorso al mezzo postale – Irrefragabilità della presunzione creata dall’art. 99, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 99, n. 2)

4.      Procedura – Termini – Decadenza – Forza maggiore – Nozione

(Statuto della Corte di giustizia, art. 45 e allegato I, art. 9, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 99, n. 2)

1.      Qualora il ricorrente non abbia eletto domicilio in Lussemburgo ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, ma abbia indicato un numero di fax nonché un numero di telefono ai fini delle notifiche relative al detto procedimento, la regolare notifica della sentenza o dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica che pone termine alla causa si considera avvenuta, in forza dell’art. 99, n. 1, primo trattino, e n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, alla data figurante sulla ricevuta di ritorno del plico raccomandato contenente copia autentica di tale sentenza o ordinanza se il ricorrente è stato avvisato, conformemente all’art. 99, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, di tale lettera dalla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica e non ha informato la detta cancelleria, entro un termine di tre settimane da tale avviso, che la notifica non gli era pervenuta. L’avviso di cui trattasi può essere effettuato per telefono al numero indicato dal ricorrente, qualora, a seguito di un cattivo funzionamento del fax dallo stesso indicato ai fini della notifica, tutti i tentativi della cancelleria del Tribunale della funzione pubblica di inviare l’avviso in questione a tale fax si rivelino infruttuosi e il ricorrente, informato di tale cattivo funzionamento, non vi ponga rimedio.

(v. punti 21-23)

2.      In caso di cattivo funzionamento, cui non sia stato posto rimedio, del fax indicato dal ricorrente ai fini della notifica, se quest’ultimo non è avvisato, per telefono, che la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica gli ha inviato per posta un plico raccomandato contenente copia autentica della sentenza o dell’ordinanza che pone fine alla causa, la notifica della sentenza o dell’ordinanza di cui trattasi, in forza dell’art. 35, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, si considera avvenuta con il deposito di detto plico presso la posta lussemburghese.

(v. punti 28 e 29)

Riferimento: Corte 3 luglio 2008, causa C‑84/08 P, Pitsiorlas/Consiglio e BCE (non pubblicata nella Raccolta, punti 5‑13)

3.      Dopo la scadenza del termine di tre settimane, previsto dall’art. 99, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, la presunzione creata da tale disposizione diviene irrefragabile. In un caso del genere, la contestazione, da parte del ricorrente, della firma figurante sulla ricevuta di ritorno del plico raccomandato contenente la sentenza o l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica che pone fine alla causa non può rimettere in discussione la conclusione secondo la quale la notifica della sentenza o dell’ordinanza in questione è avvenuta alla data indicata sulla detta ricevuta di ritorno.

(v. punti 23-27)

4.      Ai sensi dell’art. 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, si può derogare all’applicazione delle norme comunitarie in tema di termini procedurali solo in circostanze del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore, in quanto l’applicazione rigida di tali norme risponde all’esigenza di certezza del diritto ed alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia. La nozione di forza maggiore, ai sensi dell’art. 45 dello Statuto della Corte, comporta, oltre ad un elemento oggettivo relativo alle circostanze anormali ed estranee all’interessato, un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. In particolare, l’interessato deve seguire attentamente lo svolgimento della procedura e, segnatamente, dar prova di diligenza nel rispettare i termini impartiti. Pertanto, la nozione di forza maggiore non si applica ad una situazione in cui una persona diligente ed accorta sarebbe stata obiettivamente in grado di evitare la scadenza di un termine di ricorso.

È pertanto irricevibile l’impugnazione di un’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica proposta fuori termine da un ricorrente il cui avvocato, informato telefonicamente dalla cancelleria del detto tribunale del fallimento dei suoi tentativi di trasmettergli la detta ordinanza per fax, è rimasto inattivo per un periodo di oltre due mesi e ha contattato la detta cancelleria solo dopo la scadenza sia del termine di tre settimane previsto all’art. 99, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica sia del termine di impugnazione, senza che alcuna ragione o circostanza particolare sia invocata per spiegare una simile situazione.

(v. punti 31, 32 e 35)

Riferimento: Corte 7 maggio 1998, causa C‑239/97, Irlanda/Commissione (Racc. pag. I‑2655, punto 7); Corte 19 febbraio 2004, causa C‑369/03 P, Forum des migrants/Commissione (Racc. pag. I‑1981, punto 16); Corte 18 gennaio 2005, causa C‑325/03 P, Juazaga Meabe/UAMI (Racc. pag. I‑403, punto 25, e giurisprudenza ivi citata), e Tribunale 21 novembre 2005, causa T‑426/04, Tramarin/Commissione (Racc. pag. II‑4765, punto 60)