ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

9 settembre 2008

Causa T‑144/08

Luigi Marcuccio

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Previdenza sociale – Rigetto della domanda riguardante il rimborso al 100% di talune spese mediche del ricorrente»

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere, in particolare, da una parte, l’annullamento della decisione di rigetto della domanda del ricorrente riguardante la presa a carico al 100% di talune spese mediche e, dall’altra, la condanna della Commissione al versamento a favore del ricorrente della somma di EUR 89,56 a titolo di rimborso integrativo delle sue spese mediche o a titolo di risarcimento di un danno.

Decisione: Il ricorso è irricevibile. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione malattia – Spese mediche – Malattia grave – Rimborso al 100% – Presupposti

(Statuto dei funzionari, art. 72, n. 1; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia, art. 11, n. 2, e allegato I, punto IV)

La presa a carico delle spese mediche al 100%, ai sensi dell’art. 72, n. 1, dello Statuto, presuppone che la malattia in questione sia considerata come facente parte delle malattie espressamente menzionate in tale disposizione o che l’autorità che ha il potere di nomina riconosca che la detta malattia è di gravità comparabile a quella delle malattie menzionate nella disposizione stessa. A tal fine, spetta manifestamente all’interessato precisare di quale malattia si tratta e produrre i documenti giustificativi. Al riguardo, da una parte, conformemente all’art. 11, n. 2, della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, le domande di rimborso delle spese debbono essere corredate dei documenti giustificativi originali e, dall’altra, ai sensi del punto IV dell’allegato I di tale regolamentazione, le domande dirette a far riconoscere che una malattia è di gravità comparabile a quella delle quattro malattie menzionate all’art. 72, n. 1, dello Statuto devono essere corredate della relazione del medico curante dell’interessato.

Qualora una domanda non contenga alcun elemento nuovo tale da giustificare la presa a carico al 100% delle spese mediche del funzionario interessato, il silenzio dell’amministrazione che fa seguito a tale domanda non modifica affatto la sua situazione giuridica, risultante dalla decisione implicita di rigetto di una domanda anteriore con la quale egli aveva già portato tale pretesa a conoscenza dell’amministrazione, e non costituisce quindi un atto che arreca pregiudizio ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto.

(v. punti 30, 32 e 34)




ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

9 settembre 2008 (*)

«Funzione pubblica – Previdenza sociale – Rigetto della domanda di rimborso al 100% di talune spese mediche del ricorrente»

Nella causa T‑144/08,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Tricase, rappresentato dall’avv. G. Cipressa,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis‑Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta,

avente ad oggetto, in particolare, da una parte, una domanda di annullamento della decisione di rigetto della domanda del ricorrente volta alla presa a carico al 100% di talune spese mediche e, dall’altra, una domanda intesa a far condannare la Commissione a corrispondere al ricorrente la somma di EUR 89,56 a titolo di complemento di rimborso delle sue spese mediche o a titolo di risarcimento danni,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dai sigg. O. Czúcz, presidente, J.D. Cooke e dalla sig.ra I. Labucka (relatore), giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Contesto normativo

 Lo Statuto dei funzionari

1        L’art. 72, n. 1, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») dispone:

«Nei limiti dell’80% delle spese sostenute e in base ad una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previo parere del comitato dello statuto, il funzionario [è coperto] contro i rischi di malattia. Tale quota è portata all’85% per le seguenti prestazioni: visite, interventi chirurgici, ricovero, prodotti farmaceutici, radiologia, analisi, esami di laboratorio e protesi su prescrizione medica, escluse le protesi dentarie. La quota è portata al 100% in caso di tubercolosi, poliomielite, cancro, malattia mentale ed altre malattie riconosciute di analoga gravità dall’autorità che ha il potere di nomina, nonché per gli esami di diagnosi precoce e in caso di parto. I rimborsi al 100% non si applicano tuttavia in caso di malattia professionale o di infortunio che abbiano comportato l’applicazione dell’art. 73».

 La regolamentazione di copertura

2        La procedura di rimborso delle spese è stabilita dalla Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia del personale delle Comunità europee (nella versione applicabile alla presente controversia; in prosieguo: la «regolamentazione di copertura»), prevista in attuazione dell’art. 72 dello Statuto. Per quanto attiene alle domande di rimborso delle spese, l’art. 11, n. 2, così recita:

«Le domande vanno presentate dagli affiliati ai rispettivi uffici di liquidazione mediante moduli unificati corredati dei documenti giustificativi originali (…)».

3        L’allegato I della regolamentazione di copertura (Norme relative al rimborso delle spese di malattia), al punto IV, intitolato «Casi speciali», dispone quanto segue:

«1. In caso di tubercolosi, poliomielite, cancro, malattie mentali ed altre riconosciute di gravità comparabile dall’autorità che ha il potere di nomina, le spese sono rimborsate al 100%.

(…)

La domanda intesa a chiedere il riconoscimento di cui al primo comma dev’essere presentata all’ufficio di liquidazione, corredata della relazione del medico curante dell’interessato.

La decisione è presa, sentito il parere del medico di fiducia dell’ufficio di liquidazione, formulato sulla base dei criteri generali fissati dal consiglio medico, dall’autorità che ha il potere di nomina oppure dall’ufficio di liquidazione competente, qualora esso sia stato designato a tal fine dalla suddetta autorità.

I rimborsi previsti al 100% non si applicano in caso di malattia professionale o d’infortunio che abbiano comportato l’applicazione dell’articolo 73 dello Statuto».

 Fatti e procedimento

4        Il sig. Luigi Marcuccio, funzionario presso la direzione generale «Sviluppo» della Commissione, si trovava, a partire dal 4 gennaio 2002, presso il suo domicilio in Tricase in congedo malattia. Il 30 maggio 2005 l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha deciso di collocarlo a riposo, ammettendolo a beneficiare dell’indennità d’invalidità prevista all’art. 78 dello Statuto.

5        Il 5 dicembre 2002 l’APN ha ricevuto una lettera del ricorrente, di data 25 novembre 2002 (in prosieguo: la «domanda del 25 novembre 2002»), nella quale quest’ultimo chiedeva che, «ai sensi e per gli effetti dell’art. 72 dello Statuto (…) nonché di ogni altra disposizione in materia, gli [venisse] concesso il rimborso nella misura del 100% delle spese mediche da lui sostenute al fine di curare le affezioni a causa delle quali [era] in congedo a far tempo dal 4 gennaio 2002, il tutto a partire dalla detta data del 4 gennaio 2002 e fino a completa remissione».

6        A questa lettera il ricorrente ha allegato una relazione medica, redatta il 25 novembre 2002, contenente una descrizione della sua malattia (in prosieguo: la «relazione medica del 25 novembre 2002»).

7        La domanda del 25 novembre 2002 non è stata seguita da una decisione esplicita e il ricorrente, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 gennaio 2004, ha presentato un ricorso ai sensi dell’art. 91 dello Statuto, volto, segnatamente, all’annullamento della decisione implicita dell’APN che respingeva detta domanda. Tale ricorso è stato iscritto a ruolo con il numero di causa T-18/04.

8        Il 20 giugno 2005 il ricorrente ha presentato presso l’ufficio di liquidazione una domanda di rimborso delle spese mediche sostenute tra novembre 2004 e maggio 2005, di data 18 giugno 2005, per un totale di EUR 533,82. Egli ha altresì precisato che si riservava il diritto di richiedere un complemento di rimborso fino al 100% delle spese qualora fosse stata accolta la sua domanda del 25 novembre 2002.

9        Il 21 giugno 2005 il ricorrente ha presentato presso l’ufficio di liquidazione una domanda di data 20 giugno 2005, con la quale chiedeva il rimborso delle spese mediche nella misura del 100%, facendo riferimento alla domanda di cui al precedente punto, alla domanda del 25 novembre 2002 e al procedimento nella causa T‑18/04 (in prosieguo: la «domanda del 20 giugno 2005»).

10      Dinanzi al silenzio dell’amministrazione a seguito della sua domanda del 20 giugno 2005, il ricorrente ha proposto un reclamo, in data 23 dicembre 2005, avverso il rigetto implicito di detta domanda.

11      Secondo il ricorso, il 18 gennaio 2006 il ricorrente ha ricevuto una nota di rimborso di data 18 luglio 2005 (in prosieguo: la «nota di rimborso del 18 luglio 2005»). Da tale nota risulta che, quanto alle spese mediche di cui al punto 8 supra, la Commissione ha riconosciuto al ricorrente rimborsi a tassi inferiori al 100%, vale a dire, in totale, un rimborso di EUR 444,26, lasciando pertanto EUR 89,56 a carico del ricorrente.

12      Il reclamo del ricorrente non è stato oggetto di una decisione esplicita entro il termine previsto dall’art. 90 n. 2, dello Statuto. Il 31 luglio 2006 il ricorrente ha depositato presso il Tribunale della funzione pubblica una domanda di gratuito patrocinio, che è stata respinta con ordinanza 8 maggio 2007. Il 5 giugno 2007, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica, il ricorrente ha depositato il presente ricorso, iscritto a ruolo con il numero di causa F‑84/06.

13      Con ordinanza 19 dicembre 2007, il Tribunale della funzione pubblica, in applicazione dell’art. 8, n. 3, secondo comma, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, ha declinato la propria competenza nella causa F‑84/06 e ha rinviato quest’ultima dinanzi al Tribunale affinché si pronunciasse, in quanto la causa F‑84/06 aveva lo stesso oggetto della causa T‑18/04 nonché di altre due cause proposte dal ricorrente (cause riunite T‑296/05 e T‑408/05), pendenti dinanzi al Tribunale. Il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato, in particolare, che la presentazione di quattro ricorsi consecutivi, volti ad ottenere la presa a carico al 100% delle spese mediche sostenute nel corso del tempo, non consentiva di affermare che questi diversi ricorsi afferissero a controversie distinte, bensì che essa era il risultato di una scelta processuale contingente.

14      La causa rinviata in seguito alla declinazione di competenza del Tribunale della funzione pubblica è stata iscritta a ruolo presso la cancelleria del Tribunale il 18 aprile 2008 con il numero di causa T‑144/08.

15      Con sentenza 10 giugno 2008, causa T‑18/04, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha annullato, segnatamente, la decisione implicita dell’APN di rigetto della domanda del 25 novembre 2002.

 Conclusioni delle parti

16      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione di rigetto della domanda del 20 giugno 2005;

–        annullare, nella misura del necessario, la nota di rimborso del 18 luglio 2005;

–        annullare, nella misura del necessario, la decisione implicita dell’APN che rigetta il reclamo del 23 dicembre 2005;

–        condannare la Commissione alla corresponsione in suo favore della somma di EUR 89,56 a titolo di complemento di rimborso delle proprie spese mediche per ottenere un rimborso pari al 100%, o a titolo di risarcimento per il danno derivante dai comportamenti illegittimi della Commissione nei suoi confronti, o di una somma superiore o inferiore che il Tribunale riterrà appropriata;

–        condannare la Commissione alla corresponsione in suo favore di interessi di mora nella misura del 10% all’anno a partire dal 21 giugno 2005 e fino al versamento effettivo della somma di EUR 89,56 o della somma superiore o inferiore che il Tribunale avrà fissato;

–        condannare la Commissione alle spese.

17      Inoltre, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia disporre, nella misura del necessario, l’acquisizione del suo fascicolo personale e della documentazione medica che lo riguarda nonché una perizia medico‑legale volta a constatare che egli dal 4 gennaio 2002 è affetto da una malattia mentale di gravità analoga alla tubercolosi, al cancro e alla poliomielite.

18      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile o respingerlo come infondato;

–        statuire sulle spese come di diritto.

 In diritto

 Argomenti delle parti

19      A sostegno del proprio ricorso il ricorrente solleva tre motivi di annullamento. Il primo motivo è relativo al difetto assoluto di motivazione del rifiuto della Commissione di accordare al ricorrente il rimborso al 100% delle sue spese mediche nonché alla carenza assoluta di istruzione del fascicolo relativo alla domanda del 20 giugno 2005. A tal riguardo, il ricorrente sottolinea, in particolare, che la Commissione non ha tenuto conto della sua domanda del 25 novembre 2002 e della relazione medica del 25 novembre 2002, le quali, al momento del ricorso, non erano state esaminate, in violazione del principio di buona amministrazione.

20      Il secondo motivo è tratto da una violazione della disciplina applicabile, dato che si afferma che lo stato patologico del ricorrente sarebbe indubbiamente qualificabile come malattia mentale, il che, in forza dell’art. 72 dello Statuto, farebbe insorgere in favore del ricorrente il diritto al rimborso al 100% delle spese mediche.

21      Il terzo motivo verte su una violazione del dovere di sollecitudine e di buona amministrazione. A tal riguardo, il ricorrente rileva, in particolare, che la domanda del 25 novembre 2002 non è stata esaminata dall’APN o dai servizi competenti della Commissione e che quest’ultima era a conoscenza della natura e della gravità della malattia del ricorrente, avendo ricevuto la relazione medica del 25 novembre 2002.

22      La Commissione allega che il ricorso è irricevibile e, in ogni caso, infondato.

 Giudizio del Tribunale

23      Ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

24      Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, in applicazione del suddetto articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.

25      In limine occorre ricordare che la ricevibilità del presente ricorso deve essere esaminata alla luce delle prescrizioni degli artt. 90 e 91 dello Statuto. Risulta, infatti, dalla loro stessa lettura, nonché da una costante giurisprudenza, che il giudice comunitario è competente a dirimere ogni controversia tra la Comunità e una delle persone indicate nel detto Statuto circa la legittimità di un atto che arrechi pregiudizio a detta persona (sentenze del Tribunale 3 aprile 1990, causa T‑135/89, Pfloeschner/Commissione, Racc. pag. II‑153, punto 11, e 29 giugno 2004, causa T‑188/03, Hivonnet/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A 199 e II‑889, punto 16). A tal proposito, possono costituire oggetto di un ricorso di annullamento solo quegli atti in grado di produrre effetti giuridici obbligatori tali da ledere direttamente e immediatamente gli interessi del ricorrente, modificando seriamente la situazione giuridica di quest’ultimo (v. sentenze della Corte 10 gennaio 2006, causa C‑373/04 P, Commissione/Alvarez Moreno, non pubblicata nella Raccolta, punto 42 e giurisprudenza cit., nonché del Tribunale 6 giugno 1996, causa T‑391/94, Baiwir/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑269 e II‑787, punto 34, e 18 giugno 1996, causa T‑293/94, Vela Palacios/CES, Racc. PI pagg. I‑A‑305 e II‑893, punto 22).

26      Peraltro, gli artt. 90 e 91 dello Statuto subordinano la ricevibilità di siffatto ricorso al regolare svolgimento del previo procedimento amministrativo (ordinanze del Tribunale 7 dicembre 1999, causa T‑108/99, Reggimenti/Parlamento, Racc. PI pagg. I‑A‑243 e II‑1205, punto 19, e 14 febbraio 2005, causa T‑406/03, Ravailhe/Comitato delle regioni, Racc. PI pagg. I‑A‑19 e II‑79, punto 40). Nel caso in cui il dipendente cerchi di ottenere che l’APN adotti nei suoi confronti una decisione o un provvedimento, il procedimento amministrativo deve essere avviato con la domanda dell’interessato che invita detta autorità a adottare la decisione o il provvedimento richiesto, a norma dell’art. 90, n. 1, dello Statuto. Solo contro la decisione di rigetto di questa domanda, decisione la quale, in caso di mancata risposta dell’amministrazione, si ha per acquisita alla scadenza del termine di quattro mesi, l’interessato può presentare all’APN, entro un nuovo termine di tre mesi, un reclamo ai sensi del n. 2 di detto articolo (ordinanza della Corte 4 giugno 1987, causa 16/86, P/CES, Racc. pag. 2409, punto 6; ordinanze del Tribunale 1° ottobre 1991, causa T‑38/91, Coussios/Commissione, Racc. pag. II‑763, punto 23, e Reggimenti/Parlamento, cit., punto 19).

27      Tuttavia, a tal riguardo occorre precisare che ogni domanda o reclamo contemplati agli artt. 90 e 91 dello Statuto devono precisare il loro oggetto ed i motivi che li hanno provocati in maniera sufficiente affinché l’autorità adita possa statuire con cognizione di causa (v., in tal senso, sentenza della Corte 12 marzo 1975, causa 23/74, Küster/Parlamento, Racc. pag. 353, punto 11, e sentenza del Tribunale 5 luglio 2005, causa T‑9/04, Marcuccio/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑195 e II‑881, punto 36).

28      Il ricorso nella fattispecie mira, innanzi tutto, all’annullamento della decisione di rigetto della domanda del 20 giugno 2005, che deriverebbe dal silenzio dell’amministrazione su tale domanda.

29      A tale proposito occorre sottolineare che, nella domanda del 20 giugno 2005, il ricorrente, richiedendo la presa a carico nella misura del 100% di talune spese mediche, non ha precisato su quale motivo fondava tale pretesa, né ha menzionato la natura della sua malattia che giustificava, a suo avviso, il rimborso al 100%, né tanto meno ha fornito alcun documento medico a sostegno di tale domanda. Si è limitato ad attirare l’attenzione dell’ufficio di liquidazione sulla circostanza che egli aveva presentato all’APN la domanda del 25 novembre 2002 e aveva depositato presso il Tribunale un ricorso contro decisioni implicite di rigetto di tale domanda e del conseguente reclamo.

30      Orbene, la presa a carico delle spese mediche nella misura del 100%, ai sensi dell’art. 72, n. 1, dello Statuto, cui fa riferimento il ricorrente nell’ambito del presente ricorso, presuppone che la malattia in oggetto sia considerata come facente parte delle malattie espressamente menzionate in tale disposizione o che l’APN riconosca che la detta malattia presenta una gravità analoga a quella delle malattie menzionate nella detta disposizione. A tale fine, spetta palesemente all’interessato indicare di quale malattia si tratta e produrre i documenti giustificativi. A tal riguardo si deve rilevare, da un lato, che, conformemente all’art. 11, n. 2, della regolamentazione di copertura, le domande di rimborso devono essere «corredat[e] dei documenti giustificativi originali» e, dall’altro, che, secondo il punto IV dell’allegato I della regolamentazione di copertura, le domande volte a far riconoscere che una malattia è di una gravità comparabile a quella delle quattro malattie menzionate all’art. 72, n. 1, dello Statuto devono essere «corredat[e] della relazione del medico curante dell’interessato».

31      Tuttavia, nel caso di specie, la relazione medica del 25 novembre 2002, allegata alla domanda recante la stessa data, costituisce l’unico elemento fornito dal ricorrente idoneo ad indicare la natura e la gravità della malattia in oggetto.

32      Pertanto, è giocoforza constatare che dalla formulazione della domanda del 20 giugno 2005 e dal contesto nel quale essa si è inserita emerge che con essa il ricorrente ha semplicemente reiterato la sua pretesa in ordine all’ottenimento della copertura al 100% a norma dell’art. 72, n. 1, dello Statuto, che aveva già portato a conoscenza dell’amministrazione con la sua domanda del 25 novembre 2002 e che aveva fondato sulla relazione medica del 25 novembre 2002.

33      Orbene, come rileva il ricorrente stesso nella sua domanda del 20 giugno 2005, la domanda del 25 novembre 2002 ha formato oggetto di una decisione implicita di rigetto che egli ha impugnato dinanzi al Tribunale.

34      Stanti tali premesse, poiché la domanda del 20 giugno 2005 non conteneva alcun nuovo elemento idoneo a giustificare la presa a carico al 100% delle spese mediche del ricorrente, il silenzio dell’amministrazione che vi ha fatto seguito non ha per nulla modificato la situazione giuridica di quest’ultimo risultante dalla decisione implicita di rigetto della domanda del 25 novembre 2002. Di conseguenza, le conclusioni del ricorrente dirette all’annullamento della decisione di rigetto della sua domanda del 20 giugno 2005 devono essere dichiarate manifestamente irricevibili poiché non sono rivolte contro un atto che arreca pregiudizio ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto e della succitata giurisprudenza.

35      Si deve peraltro osservare che, a sostegno dei propri motivi di annullamento nella fattispecie, il ricorrente rileva nel suo ricorso che la Commissione era a conoscenza della natura e della gravità della sua malattia, in quanto essa aveva ricevuto la relazione medica del 25 novembre 2002, e fa più volte riferimento al fatto che la sua domanda del 25 novembre 2002 e la relazione medica del 25 novembre 2002 non sono state adeguatamente esaminate. Tale circostanza conferma che è stato il mancato accoglimento della domanda del 25 novembre 2002 e non gli atti impugnati ad arrecargli pregiudizio in questa fattispecie.

36      Conseguentemente, anche i capi della domanda diretti all’annullamento, nella misura del necessario, della decisione implicita di rigetto del reclamo del 23 dicembre 2005 e della nota di rimborso del 18 luglio 2005 devono essere dichiarati manifestamente irricevibili.

37      Infatti, da quanto precede risulta che il reclamo del 23 dicembre 2005 non costituiva un reclamo diretto contro un atto che arreca pregiudizio al ricorrente ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto e che il silenzio dell’amministrazione che lo ha seguito non può essere considerato un atto impugnabile ai fini dell’annullamento.

38      D’altra parte, per quanto riguarda la nota di rimborso del 18 luglio 2005, occorre sottolineare che dall’atto introduttivo emerge chiaramente come il ricorrente intenda ottenerne l’annullamento nella misura in cui si consideri che con tale atto la Commissione si è rifiutata di accogliere la sua pretesa in ordine all’ottenimento della copertura al 100% ex art. 72 dello Statuto. Ebbene, da quanto precede risulta che i rimborsi a tassi inferiori al 100% erano la conseguenza diretta del rifiuto di accogliere la domanda del 25 novembre 2002, alla quale era stata allegata la relazione medica del 25 novembre 2002. Pertanto, la nota di rimborso del 18 luglio 2005 non ha affatto modificato la situazione giuridica del ricorrente a tale riguardo e non costituisce un atto che gli arreca pregiudizio ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto e della succitata giurisprudenza. Va peraltro sottolineato che nella nota a piè di pagina n. 2 della domanda del 18 giugno 2005, seguita dalla nota di rimborso del 18 luglio 2005, il ricorrente stesso faceva riferimento alla domanda del 25 novembre 2002 come giustificazione della sua domanda di copertura al 100%.

39      Ad abundantiam va rilevato come dall’atto introduttivo emerga che il deposito della domanda di annullamento della nota di rimborso del 18 luglio 2005, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 91, n. 2, dello Statuto, non è stato preceduto da un reclamo. Il ricorrente spiega infatti che è venuto a conoscenza di tale nota solo successivamente alla presentazione del reclamo del 23 dicembre 2005.

40      Conseguentemente, devono essere dichiarati manifestamente irricevibili anche i capi della domanda del ricorrente, strettamente collegati alla domanda di annullamento esaminata sopra, intesi, in sostanza, a far condannare la Commissione alla corresponsione a favore del ricorrente di talune somme, maggiorate degli interessi di mora (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 24 giugno 1992, causa T‑11/90, H. S./Consiglio, Racc. pag. II‑1869, punto 25; sentenza del Tribunale 9 febbraio 1994, causa T‑82/91, Latham/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑15 e II‑61, punto 34, e ordinanza del Tribunale 17 maggio 2006, causa T‑241/03, Marcuccio/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑2‑111 e II‑A‑2‑517, punti 52 e 56).

41      In particolare, l’unico danno fatto valere dal ricorrente è quello economico costituito dalla differenza tra i rimborsi percepiti e i rimborsi al 100%, ai sensi dell’art. 72, n. 1, dello Statuto, che gli sarebbero stati rifiutati in forza degli atti impugnati nella fattispecie. In ogni caso, anche se mancasse tale stretto nesso, la domanda di risarcimento dovrebbe comunque essere dichiarata manifestamente irricevibile in quanto non è stata preceduta da una domanda che inviti l’APN a risarcire i presunti danni subiti, seguita da un reclamo che contesti la fondatezza del rigetto implicito o esplicito della domanda (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 25 settembre 1991, causa T‑5/90, Marcato/Commissione, Racc. pag. II‑731, punto 50, e ordinanza Marcuccio/Commissione, cit., punto 56).

42      Infine, per quanto riguarda i mezzi istruttori richiesti dal ricorrente (v. supra, punto 17), risulta, da un lato, dagli elementi del fascicolo e, dall’altro, da tutto quanto precede che tali mezzi non presentano alcuna utilità ai fini della soluzione della controversia. Di conseguenza, la domanda del ricorrente diretta all’adozione di tali mezzi istruttori da parte del Tribunale non può essere accolta. 

43      In considerazione di quanto precede occorre dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile in toto.

 Sulle spese

44      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell’art. 88 del medesimo regolamento, nelle controversie tra le Comunità e i loro agenti, le spese sopportate dalle istituzioni restano a carico di quest’ultime. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, si deve decidere che ogni parte sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è irricevibile.

2)      Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Lussemburgo, 9 settembre 2008

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       O. Czúcz


* Lingua processuale: l’italiano.