21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/65


Ricorso presentato il 23 dicembre 2008 — Eridania Sadam/Commissione

(Causa T-579/08)

(2009/C 44/111)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Eridania Sadam SpA (Bologna, Italia) (rappresentanti: G. M. Roberti, avvocato, I. Perego, avvocato, B. Amabile, avvocato, M. Serpone, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

L'annullamento della Decisione impugnata.

In via istruttoria, la produzione in giudizio, ai sensi degli artt. 65 e 66 del Regolamento di procedura, della documentazione acquisita al fascicolo istruttorio della Commissione.

La condanna della convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso Eridania Sadam Spa impugna, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, la Decisione della Commissione europea del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato n. C 29/04 (ex N 328/03).

In tale prospettiva, la ricorrente articola quattro motivi di ricorso volti a dimostrare che la convenuta:

ha erroneamente applicato l'art. 87, par. 1, CE, al caso di specie ed è, in ogni caso, incorsa in un'erronea valutazione dei fatti ed in un difetto di motivazione, nella misura in cui ha ritenuto che il progetto di sovvenzione a suo tempo notificato dalle autorità italiane fosse suscettibile, se erogato, di pregiudicare il commercio intracomunitario e di falsare la concorrenza;

ha violato l'art. 87, par. 2, lett. b), CE, nonché gli orientamenti applicabili agli aiuti di Stato al settore agricolo nonché la sua stessa prassi — ed è, in ogni caso, incorsa in una erronea valutazione dei fatti ed in un difetto di motivazione — nella misura in cui ha ritenuto che il progetto di sovvenzione a suo tempo notificato dalle autorità italiane non potesse beneficare della deroga di cui al precitato art. 87, par. 2, lett. b), CE;

ha altresì violato l'art. 87, par. 3, lett. c), CE, ed è, in ogni caso, incorsa in una erronea valutazione dei fatti ed in un difetto di motivazione, nella misura in cui ha ritenuto che il progetto di sovvenzione a suo tempo notificato dalle autorità italiane non potesse beneficiare della deroga di cui al precitato art. 87, par. 3, lett. c), CE;

ha violato i principi di buona amministrazione, diligenza e sollecitudine in ragione, in particolare, dell'eccessiva durata del procedimento amministrativo.