7.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 55/36 |
Impugnazione proposta il 19 dicembre 2008 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 14 ottobre 2008, causa F-74/07, Meierhofer/Commissione
(Causa T-560/08 P)
(2009/C 55/66)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers)
Altra parte nel procedimento: S. Meierhofer (Monaco, Germania)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 14 ottobre 2008, causa F-74/07, Meierhofer/Commissione; |
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Condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese |
Motivi e principali argomenti
L'impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 14 ottobre 2008, causa F-74/07, Meierhofer/Commissione, con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/26/05 del 19 giugno 2007, per violazione dell'obbligo di motivazione.
Con la decisione controversa è stata respinta la domanda del candidato di riesame della decisione con cui la commissione giudicatrice constatava che quest'ultimo non aveva superato la prova orale. Il candidato, nella prova orale, non aveva raggiunto, per mezzo punto, il punteggio minimo necessario. Conformemente al bando di concorso, la prova orale è stata valutata con un punteggio unico.
L'impugnazione è diretta a confutare le asserite esigenze inerenti all'obbligo di motivazione di una commissione giudicatrice e i criteri di controllo del giudice comunitario. In particolare la ricorrente contesta la conclusione del Tribunale della funzione pubblica, secondo la quale in «particolari circostanze», come ad esempio nel caso di un punteggio appena inferiore al punteggio minimo, la comunicazione di un unico punteggio eliminatorio al candidato estromesso a seguito della prova orale non sarebbe sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione.
La ricorrente argomenta la sua impugnazione sostenendo che tale tesi condurrebbe alla incertezza giuridica:
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In primo luogo, secondo costante giurisprudenza, l'obbligo di motivazione dovrebbe essere armonizzato con la tutela della segretezza, che ai sensi dell'art. 6 dell'allegato III dello Statuto si applica ai lavori della commissione giudicatrice e che vieta di diffondere le opinioni dei singoli membri della commissione giudicatrice e rivelare particolari relativi alla valutazione del candidato, in assoluto o in comparazione con altri candidati. |
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In secondo luogo, il paragone effettuato dal Tribunale con casi relativi all'accesso a documenti può essere errato, in quanto rispetto all'art. 6 dell'allegato III non sarebbe prevista alcuna norma derogatoria o ponderazione di interessi. |
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In terzo luogo il Tribunale avrebbe trascurato la giurisprudenza secondo la quale l'obbligo di motivazione dovrebbe essere proporzionato al provvedimento interessato e al giudice sarebbe consentito il solo controllo di legittimità della decisione. Poiché il controllo ex post di una prova orale da parte del giudice comunitario sarebbe per natura impossibile, quest'ultimo si sarebbe finora limitato a controllare sostanzialmente il rispetto delle norme procedurali e del bando di concorso. |
La sentenza determina inoltre incertezza giuridica in relazione alla distinzione tra diversi tipi di misure processuali, con riferimento alla richiesta ad un organo di produrre documenti di carattere riservato e alle circostanze in cui è consentito utilizzare contro l'interessato il rifiuto della loro esibizione (misure di organizzazione del procedimento e misure istruttorie). Nel caso di specie il Tribunale avrebbe inoltre, in sostanza, erroneamente interpretato la posizione della Commissione, in quanto quest'ultima non si sarebbe affatto opposta ad una siffatta esibizione. La Commissione avrebbe al contrario spiegato di non poter fornire la documentazione pertinente sulla base delle misure di organizzazione del procedimento disposte dal Tribunale, ma di aspettare una misura istruttoria disposta dalla formazione giudicante.