7.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/28


Ricorso proposto l'8 dicembre 2008 — Tuzzi fashion/UAMI — El Corte Inglés (Emidio Tucci)

(Causa T-535/08)

(2009/C 55/52)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tuzzi fashion GmbH (Fulda, Germania) (rappresentanti: R. Kunze e G. Würtenberger, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 settembre 2008, pratica R 1561/2007-2; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Emidio Tucci» per prodotti della classe 25

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione come marchio tedesco n. 1 078 843 del marchio denominativo «TUZZI» per prodotti della classe 25; registrazione come marchio internazionale n. 496 835, avente effetto in Austria, Francia, paesi del Benelux e Polonia, del marchio denominativo «TUZZI» per prodotti della classe 25; denominazione commerciale «TUZZI FASHION GMBH» usata nella pratica commerciale in Germania per articoli d'abbigliamento.

Decisione della divisione di opposizione: integrale rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, nn. 1 e 4, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente valutato il rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi; violazione dell'art. 73 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso non avrebbe valutato in modo esauriente gli argomenti presentati dalla ricorrente e non avrebbe fornito la motivazione obiettiva su cui la sua decisione si basava; violazione dell'art. 74 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso non avrebbe limitato la sua valutazione all'esame dei fatti, delle prove e degli argomenti addotti dalle parti; violazione dell'art. 79 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto, nell'esame del motivo di ricorso concernente l'abuso di diritto invocato dalla ricorrente, la commissione di ricorso non avrebbe preso in considerazione taluni principi di diritto processuale generalmente riconosciuti dagli Stati membri.