24.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/35 |
Ricorso presentato il 20 novembre 2008 — Toqueville/OHMI — Schiesaro (TOCQUEVILLE 13)
(Causa T-510/08)
(2009/C 19/66)
Lingua di deposito del ricorso: l'italiano
Parti
Ricorrente: Toqueville Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: S. Bariatti, avvocato, I. Palombella, avvocato, E. Cucchiara, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Altra(e) parte(i) dinanzi alla commissione di ricorso: Marco Schiesaro (Milano, Italia)
Conclusioni della ricorrente
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L'annullamento della decisione della Seconda Commissione di Ricorso dell'UAMI del 26 agosto 2008, nel procedimento R 829/2008-2 Toqueville Srl c. M. Schiesaro. |
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Con condanna di parte resistente al pagamento delle spese processuali. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: Marchio verbale «TOCQUEVILLE 13» (marchio comunitario n. 1.406.982) per contraddistinguere prodotti e servizi rientranti nelle Classi 25, 41 e 42.
Titolare del marchio comunitario: La ricorrente.
Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: Marco Schiesaro.
Decisione impugnata di fronte alla Commissione di ricorso: La decisione della Divisione di annullamento di accogliere la domanda di decadenza parziale del marchio in questione.
Decisione della commissione di ricorso: Dichiarare il ricorso inammissibile e respingere una richiesta de «restitutio in integrum» riguardante il termine per l'introduzione di un ricorso contro la decisione della divisione di annullamento.
Motivi dedotti: Violazione degli articoli 73 e 78 del Regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario, nonché degli articoli 2 e 9 del Regolamento (CE) n. 2869/95, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, e 50 del Regolamento (CE) n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del Regolamento (CE) n. 40/94.