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6.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 313/49 |
Ricorso proposto il 29 settembre 2008 — FIFA/UAMI — Ferrero (WORLD CUP 2006)
(Causa T-444/08)
(2008/C 313/88)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Fédération Internationale de Football Association (FIFA) (Zurigo, Svizzera) (rappresentata da: sigg.ri D. Alexander QC, A. Barav, Barrister, R. Buchel e C. Rassmann, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: Ferrero OHG mbH (Stadtallendorf, Germania)
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
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Annullare, in tutto o in parte, la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 giugno 2008, nel procedimento R 1466/2005-1; e |
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condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario oggetto di domanda di declaratoria di invalidità: il marchio denominativo «WORLD CUP 2006» per beni e servizi di cui alle classi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 — Registrazione di marchio comunitario n. 2 152 817
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Parte richiedente la declaratoria di invalidità del marchio comunitario: l'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso
Decisione della divisione di opposizione: rigetto della domanda di declaratoria di invalidità
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione
Motivi e argomenti: i) violazione degli artt. 73 e 74, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 40/94 nella parte in cui la commissione di ricorso ha sostanzialmente fondato la propria decisione sull'art. 7, n. 1, lett. c), del medesimo regolamento n. 40/94, disposizione né invocata ex adverso nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, né richiamata dalla divisione di opposizione; ii) in subordine, violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio n. 40/94, nella parte in cui la commissione di ricorso ha omesso di considerare il marchio comunitario oggetto di domanda di declaratoria di invalidità nel suo insieme, come appare agli occhi del consumatore medio, omettendo inoltre di applicare le disposizioni pertinenti relative all'accertamento del carattere distintivo dei beni e/o servizi di cui trattasi; iii) violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento n. 40/94, nella parte in cui la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il marchio comunitario oggetto di domanda di declaratoria di invalidità fosse privo del necessario carattere distintivo; iv) violazione degli artt. 7, n. 3 e 51, n. 2, del medesimo regolamento n. 40/94 nella parte in cui la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il marchio comunitario oggetto di domanda di declaratoria di invalidità non avesse acquisito carattere distintivo per i servizi di cui alla classe 41.