6.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 313/38 |
Ricorso proposto il 24 settembre 2008 — Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto/Commissione
(Causa T-401/08)
(2008/C 313/69)
Lingua processuale: il finlandese
Parti
Ricorrente: Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: avv. H. Pokela)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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annullare completamente la decisione della Commissione delle Comunità europee 16 luglio 2008 C(2008) 3435 def., caso COMP/C2/38.698 — CISAC e |
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condannare la Commissione delle Comunità europee a pagare le spese sostenute dalla Teosto. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 16 luglio 2008 C(2008) 3435 def. (caso COMP/C2/38.698 — CISAC), nella parte in cui stabilisce che le società menzionate nella decisione hanno violato l'art. 81 CE e l'art. 53 SEE, utilizzando nei loro accordi di rappresentanza reciproca le limitazioni relative allo status di membro contenute nel contratto-tipo della Confederation of Societies of Authors and Composers (Confederazione Internazionale delle Società degli Autori e Compositori; in prosieguo: «contratto-tipo CISAC») o applicando de facto tali limitazioni.
La Commissione avrebbe motivato la sua decisione in modo insufficiente. Essa non avrebbe analizzato nella sua decisione le differenze esistenti tra le posizioni di partenza e le caratteristiche particolari delle diverse società di gestione collettiva dei diritti d'autore. La Commissione avrebbe erroneamente considerato che una situazione che è il risultato della naturale evoluzione del mercato sarebbe dovuta a intenti restrittivi della concorrenza. La Teosto avrebbe esposto alla Commissione la particolarità del settore in cui opera e le peculiarità del mercato musicale finlandese, ma la Commissione non li avrebbe affatto presi in considerazione nella sua decisione. Dal momento che la Commissione non ha valutato la logica di azione della Teosto nelle circostanze esistenti, i motivi della decisione non potrebbero essere chiaramente ricavati dalla motivazione della Commissione.
Per quanto riguarda la violazione dell'art. 81, n. 1, CE determinata dai requisiti richiesti per lo status di membro, le società di gestione avrebbero, a giudizio della Commissione, violato tale disposizione o inserendo nei loro contratti requisiti considerati vietati dalla Commissione o continuando ad applicarli, nonostante la loro esclusione dai contratti.
Le motivazioni della Commissione sarebbero contraddittorie per quanto riguarda l'asserito comportamento di coordinazione delle limitazioni territoriali.
La Commissione ha applicato erroneamente l'art. 81 CE. Contrariamente a quanto afferma la Commissione, la Teosto non ha violato l'art. 81, n. 1, CE, applicando le limitazioni relative allo status di membro di cui all'art. 11, n. 2, del contratto tipo CISAC. La Teosto non ha applicato i requisiti richiesti per lo status di membro considerati vietati dalla Commissione. I requisiti richiesti per lo status di membro non avrebbero né lo scopo né l'effetto di restringere la concorrenza.
Contrariamente a quanto afferma la Commissione, la Teosto non ha violato l'art. 81, n. 1, coordinando le limitazioni territoriali al diritto di concedere licenze. Le limitazioni territoriali non sono il risultato della coordinazione. Le limitazioni territoriali non avevano né lo scopo né l'effetto di restringere la concorrenza. Non sono vietate le restrizioni del mandato ad un territorio determinato, anche se fosse il territorio in cui risiede la controparte contrattuale. Tale comportamento è consentito e, secondo la Teosto, sarebbe il più razionale a causa delle naturali condizioni di mercato.
In contrasto con quanto afferma la Commissione, la Teosto non ha violato l'art. 81, n. 1, CE, applicando la clausola di esclusiva di cui all'art. 1, nn. 1 e 2 del contratto tipo CISAC. La clausola di esclusiva è neutrale dal punto di vista della concorrenza. Essa non avrebbe né lo scopo né l'effetto di restringere la concorrenza. La Teosto non avrebbe utilizzato la clausola di esclusiva; la ragione dell'espansione territoriale della sua attività e dell'ambito del mandato attribuito alle controparti contrattuali risiederebbe in motivi dipendenti dalla naturale logica di mercato.
Se dovesse essere accolta la tesi secondo cui la Teosto ha in qualsiasi modo violato l'art. 81, n. 1, CE, il suo comportamento sarebbe comunque consentito ai sensi dell'art. 81, n. 3. L'attuale sistema e, in particolare, le corrispondenti limitazioni dei mandati incrementano considerevolmente l'efficienza, il che va a vantaggio dei consumatori, senza eliminare la concorrenza e senza oltrepassare quanto necessario per conseguire detto incremento.
Di conseguenza, la Commissione ha oltrepassato i suoi poteri, dichiarando che le società collettive di gestione dei diritti d'autore dovevano rinegoziare i contratti. La Commissione non può ordinare che si adottino misure attive per modificare un comportamento che non viola l'art. 81.