25.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 272/44


Ricorso proposto il 1o settembre 2008 — L'Oréal/UAMI — Allergan (BOTOCYL)

(Causa T-357/08)

(2008/C 272/87)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: L'Oréal SA (Clichy, Francia) (rappresentanti: avv.ti A. von Mühlendahl e J. Pagenberg)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Allergan, Inc. (Irvine, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 giugno 2008, procedimento R 865/2007-1;

rigettare l'impugnazione proposta dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento del convenuto 4 aprile 2007, procedimento 1120 C;

condannare il convenuto alle spese del procedimento, incluse le spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso; e

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento, incluse, qualora essa partecipasse al presente procedimento in qualità di interveniente, le spese sopportate dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «BOTOCYL» per prodotti della classe 3 — registrazione comunitaria n. 2 782 282

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: registrazione comunitaria n. 2 015 832 del marchio figurativo «BOTOX» per prodotti della classe 5; registrazione comunitaria n. 2 575 371 del marchio figurativo «BOTOX» per prodotti della classe 5; registrazione comunitaria n. 1 923 986 del marchio figurativo «BOTOX» per prodotti delle classi 5 e 16; registrazione comunitaria n. 1 999 481 del marchio denominativo «BOTOX» per prodotti della classe 5; varie registrazioni del marchio «BOTOX» negli Stati membri delle Comunità europee

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto non sarebbe stato dimostrato che il marchio precedente godesse di notorietà al momento rilevante, in quanto i marchi in conflitto non sarebbero sufficientemente simili, in quanto, inoltre, non sarebbe stato provato che l'uso del marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità recherebbe pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio precedente nè sarebbe stato provato che la ricorrente avrebbe agito indebitamente nell'adottare il marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità; violazione dell'art. 73 del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto la decisione impugnata difetterebbe di motivazione