25.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 272/44 |
Ricorso proposto il 1o settembre 2008 — L'Oréal/UAMI — Allergan (BOTOCYL)
(Causa T-357/08)
(2008/C 272/87)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: L'Oréal SA (Clichy, Francia) (rappresentanti: avv.ti A. von Mühlendahl e J. Pagenberg)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Allergan, Inc. (Irvine, Stati Uniti)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 giugno 2008, procedimento R 865/2007-1; |
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rigettare l'impugnazione proposta dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento del convenuto 4 aprile 2007, procedimento 1120 C; |
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condannare il convenuto alle spese del procedimento, incluse le spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso; e |
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condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento, incluse, qualora essa partecipasse al presente procedimento in qualità di interveniente, le spese sopportate dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «BOTOCYL» per prodotti della classe 3 — registrazione comunitaria n. 2 782 282
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: registrazione comunitaria n. 2 015 832 del marchio figurativo «BOTOX» per prodotti della classe 5; registrazione comunitaria n. 2 575 371 del marchio figurativo «BOTOX» per prodotti della classe 5; registrazione comunitaria n. 1 923 986 del marchio figurativo «BOTOX» per prodotti delle classi 5 e 16; registrazione comunitaria n. 1 999 481 del marchio denominativo «BOTOX» per prodotti della classe 5; varie registrazioni del marchio «BOTOX» negli Stati membri delle Comunità europee
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto non sarebbe stato dimostrato che il marchio precedente godesse di notorietà al momento rilevante, in quanto i marchi in conflitto non sarebbero sufficientemente simili, in quanto, inoltre, non sarebbe stato provato che l'uso del marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità recherebbe pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio precedente nè sarebbe stato provato che la ricorrente avrebbe agito indebitamente nell'adottare il marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità; violazione dell'art. 73 del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto la decisione impugnata difetterebbe di motivazione