8.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 285/44


Ricorso proposto il 26 agosto 2008 — Aragonesas Industrias y Energía/Commissione

(Causa T-348/08)

(2008/C 285/82)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aragonesas Industrias y Energía, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: I. Forrester, K. Struckmann, P. Lindfelt, J. Garcia-Nieto Esteva, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 11 giugno 2008 — caso COMP/F/38.695 — Clorato di sodio, nella parte in cui concerne l'Aragonesas; ovvero

modificare gli artt. 1 e 2 di tale decisione nel senso di annullare o ridurre sostanzialmente l'ammenda inflitta all'Aragonesas, e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede, in conformità all'art. 230 CE, il parziale annullamento della decisione della Commissione 11 giugno 2008, C(2008)2626 def. (caso COMP/38.695 — Clorato di sodio), relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81, n. 1, CE, e dell'art. 53, n. 1, dell'accordo SEE, nella parte in cui concerne la ricorrente. In via subordinata, essa chiede la modifica degli artt. 1 e 2 della decisione, nella parte in cui quest'ultima le infligge un'ammenda.

La ricorrente deduce due motivi a sostegno del ricorso:

In primo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in un errore di valutazione manifesto nel dichiarare che la ricorrente aveva partecipato ad un cartello tra gli ultimi mesi del 1994 e il 2000, assegnando volumi di vendita e fissando i prezzi per il clorato di sodio. Essa afferma che il livello di prova dedotto dalla Commissione nella decisione è insufficiente per dimostrare in maniera giuridicamente adeguata la partecipazione della ricorrente ad un'unica violazione continuata.

In secondo luogo, la ricorrente asserisce che vi è stata violazione dei principi di proporzionalità e parità di trattamento, in quanto la Commissione, nel calcolare l'importo base dell'ammenda:

ha erroneamente valutato la gravità della violazione riguardo alla ricorrente;

ha erroneamente applicato il «contributo di partecipazione» alla ricorrente;

ha erroneamente valutato la durata della violazione; e

non ha tenuto conto delle circostanze attenuanti specifiche della ricorrente.