11.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 260/13


Impugnazione proposta l'8 luglio 2008 da Stanislava Boudova e altri avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 21 aprile 2008, causa F-78/07, Boudova e a./Commissione

(Causa T-271/08 P)

(2008/C 260/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Stanislava Boudova (Howald, Lussemburgo), Adovica (Lussemburgo, Lussemburgo), Kuba (Konz, Germania), Puciriuss (Lussemburgo, Lussemburgo), Strzelecka (Arlon, Belgio), Szyprowska (Berbourg, Lussemburgo), Tibai (Lussemburgo, Lussemburgo), Vaituleviciene (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. Marc-Albert Lucas)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Communità europee

Conclusioni dei ricorrenti

annullare l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 21 aprile 2008, causa F-78/07;

riconoscere ai ricorrenti il beneficio delle conclusioni che hanno presentato in prima istanza;

condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione i ricorrenti chiedono l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 21 aprile 2008, causa F-78/07, Boudova e a./Commissione, con cui il TFP ha respinto come manifestamente irricevibile il ricorso con cui i ricorrenti avevano chiesto l'annullamento della decisione di rigetto della loro domanda di revisione del loro inquadramento in grado decretato con le decisioni di assunzione.

A sostegno della loro impugnazione i ricorrenti affermano, in primo luogo, che, al punto 38 dell'ordinanza impugnata, il TFP ha violato l'obbligo di motivazione, in quanto essi erano stati assunti per occupare provvisoriamente posti permanenti previsti nella tabella dell'organico e non per sostituire funzionari o agenti temporanei momentaneamente impossibilitati ad esercitare le loro funzioni, così che, in realtà, i detti ricorrenti erano stati — o avrebbero dovuto essere — assunti in qualità di agenti temporanei — o, almeno, si trovavano in una situazione analoga a quella di agenti temporanei.

In secondo luogo, i ricorrenti affermano, in merito ai punti 39-41 dell'ordinanza impugnata, che il TFP ha violato la giurisprudenza citata al punto 37 della propria pronuncia, non avendo escluso che l'impegno assunto dal Parlamento europeo, contenuto in una decisione del 13 febbraio 2006, di reinquadrare i propri dipendenti — assunti in qualità di agenti temporanei prima del 1o maggio 2004 dopo avere partecipato con esito positivo ad un concorso interno o generale, pubblicato prima del 1o maggio 2004, e in seguito nominati funzionari nella stessa categoria, ma in un grado inferiore a quello cui sarebbero stati nominati prima del 1o maggio 2004 — risultasse da un obbligo statutario.

Inoltre, i ricorrenti asseriscono che l'esistenza o meno di un obbligo risultante dallo Statuto non è una questione di fatto, la cui prova sarebbe stata a loro carico, ma una questione di diritto su cui il TFP avrebbe dovuto pronunciarsi, e che la differenza di inquadramento di funzionari, le cui situazioni di fatto e di diritto sono identiche o simili, dovuta alla presa di posizione successiva di un'istituzione diversa da quella cui appartengono i ricorrenti, rappresenta un fatto nuovo e rilevante che giustifica il riesame dell'inquadramento in grado di questi ultimi.

In terzo luogo, i ricorrenti affermano che il TFP ha violato la nozione di errore scusabile, dato che la nota alle Informations administratives n. 59-2005, pubblicata dalla Commissione il 20 luglio 2005, sarebbe tale da indurre i ricorrenti in errore in merito all'opportunità di avanzare un reclamo contro la decisione di inquadramento entro il termine stabilito dallo Statuto.

Infine, i ricorrenti sostengono che l'argomentazione del TFP contrasta con le disposizioni del regolamento di procedura relative all'irricevibilità del ricorso.