19.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/24


Ricorso proposto il 13 maggio 2008 — DEI/Commissione

(Causa T-169/08)

(2008/C 183/47)

Lingua processuale: greco

Parti

Ricorrente: Dimosia Epichirisi Ilektrismou A. E. (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. P. Anestis)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione impugnata

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 5 marzo 2008, C(2008) 824 def. relativa alla concessione o al mantenimento in vigore da parte della Repubblica ellenica di diritti per l'estrazione di lignite a favore della Dimosia Epichirisi Ilektrismou.

La ricorrente invoca i seguenti motivi di annullamento:

La ricorrente fa valere, in primo luogo, che la convenuta è incorsa in errore di diritto nell'applicazione del combinato disposto degli artt. 86, n. 1, CE e 82 CE, e ha commesso un manifesto errore di valutazione.

In particolare, secondo la ricorrente la convenuta ha errato, in primo luogo, nella definizione dei mercati rilevanti; in secondo luogo, nell'applicazione della teoria dell'estensione della posizione dominante, in quanto non ha preso in considerazione il fatto che, anche nei casi di imprese pubbliche, l'estensione deve essere basata su provvedimenti statali che attribuiscono diritti esclusivi e speciali; in terzo luogo, poiché la normativa greca in base alla quale la ricorrente ha ottenuto diritti di sfruttamento della lignite non conduce ad una situazione di disparità di opportunità a discapito dei concorrenti; in quarto luogo, in quanto la soprammenzionata normativa non comporta il mantenimento o il rafforzamento della posizione dominante della ricorrente nel mercato all'ingrosso dell'elettricità e, in quinto luogo, la convenuta ha commesso un manifesto errore di valutazione non tenendo conto dei recenti sviluppi nel mercato greco dell'energia elettrica, che erano invece importanti per poter provare che non sussiste una violazione.

Con il secondo motivo di annullamento, la ricorrente fa valere che la convenuta, nell'adottare la decisione impugnata, non ha rispettato le regole relative alla motivazione previste dall'art. 253 CE.

Con il terzo motivo di annullamento, la ricorrente deduce che la decisione impugnata viola i principi generali della certezza del diritto, del legittimo affidamento e della tutela della proprietà. Inoltre, la ricorrente sostiene che spetta al giudice determinare in che misura la convenuta abbia abusato del suo potere.

Infine, in base al quarto motivo di annullamento, la ricorrente sostiene che la convenuta non ha rispettato il principio di proporzionalità per quanto riguarda le azioni correttive proposte dalla decisione impugnata.