7.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 142/33


Ricorso proposto il 3 aprile 2008 — Cavankee Fishing e a./Commissione

(Causa T-138/08)

(2008/C 142/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Cavankee Fishing Co. Ltd (Lifford, Irlanda) Ocean Trawlers Limited (Killybegs, Irlanda), Mullglen Limited (Balbriggan, Irlanda), Eamon McHugh (Killybegs, Irlanda), Joseph Doherty (Burtonport, Irlanda), Brendan Gill (Lifford, Irlanda), Eileen Oglesby (Burtonport, Irlanda), Noel McGing (Killybegs, Irlanda), Larry Murphy (Castletownbere, Irlanda), Thomas Flaherty (Aran Islands, Irlanda), Pauric Conneely (Claregalway, Irlanda), Island Trawlers Limited (Killybegs, Irlanda), Cathal Boyle (Killybegs, Irlanda), Eugene Hannigan (Milford, Irlanda), Peter McBride (Downings, Irlanda), Hugh McBride (Downings, Irlanda), Patrick Fitzpatrick (Aran Islands, Irlanda), Patrick O'Malley (Galway, Irlanda), Cecil Sharkey (Clogherhead, Irlanda) (rappresentanti: A. Collins, SC, N. Travers, barrister, D. Barry, solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

   Cavankee Fishing Company EUR 2 748 276,00

   Ocean Trawlers Ltd EUR 6 740 000,00

   Mullglen Ltd. EUR 2 690 000,00

   Eamon McHugh EUR 3 036 187,00

   Joseph Doherty EUR 2 640 408,00

   Brendan Gill EUR 2 717 665,00

   Eileen Oglesby EUR 2 994 349,00

   Noel McGing EUR 2 444 000,00

   Larry Murphy EUR 4 150 000,00

   Thomas Flaherty EUR 2 140 000,00

   Pauric Conneely EUR 1 930 000,00

Polivalente

   Island Trawlers Limited EUR 672 000,00

   Cathal Boyle EUR 651 200,00

   Eugene Hannigan EUR 125 000,00

   Peter McBride EUR 106 848,00

   Hugh McBride EUR 106 848,00

   Partick Fitzpatrick EUR 177 573,00

   Patrick O'Malley

   «Capal Ban» EUR 205 698,00

   «Capal Or» EUR 496 800,00

   Cecil Sharkey EUR 205 697,88

Condannare la Commissione a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti, a titolo di risarcimento danni, le seguenti somme (interessi esclusi), aumentate delle spese di prestito, di cui saranno forniti ulteriori dettagli aggiornati in udienza:

Pelagico

(a)

(b)

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Nel caso di specie, i ricorrenti propongono un'azione di responsabilità extracontrattuale in ragione delle perdite che essi affermano di avere subito in conseguenza della decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste presentate dagli Stati membri (1), in quanto essa ha disposto il rigetto delle domande presentate dall'Irlanda riguardo alle navi dei ricorrenti. Tale decisione è stata parzialmente annullata dalla sentenza del Tribunale di primo grado 13 giugno 2006 (2).

A sostegno delle loro richieste, i ricorrenti affermano che, adottando la decisione annullata, la Commissione ha violato numerose norme di rango superiore intese a conferire diritti alle persone, eccedendo in maniera grave e manifesta i limiti del potere discrezionale conferito alla Commissione dall'art. 4, n. 2, della decisione 94/413/CE (3), come statuito dal Tribunale nella sua sentenza nelle cause riunite T-218/03 a T-240/03. I ricorrenti sostengono che la Commissione ha altresì violato il principio di parità di trattamento, il principio di sollecitudine e di buona amministrazione, la libertà di esercizio delle attività professionali e il principio di proporzionalità. Essi affermano che, in tali circostanze, la mera violazione del diritto comunitario configura una violazione sufficientemente qualificata.

I ricorrenti sostengono inoltre di avere subito e di continuare a subire perdite e danni ingenti in conseguenza diretta dell'adozione da parte della Commissione della decisione annullata, dato che essi hanno dovuto acquistare tonnellaggio sul mercato al fine di sostituire il tonnellaggio di sicurezza richiesto ma non concesso, e che alcuni ricorrenti hanno subito perdite derivanti dalla diminuzione del numero di giorni in mare. Di conseguenza, i ricorrenti asseriscono di avere subito un danno reale e certo.

Onde provare l'esistenza di un nesso causale tra il comportamento e il danno in questione, i ricorrenti affermano che se la Commissione non avesse agito illegittimamente rifiutando di esaminare debitamente le domande di tonnellaggio di sicurezza presentate dai ricorrenti, nessuno di loro avrebbe dovuto acquistare tonnellaggio supplementare.


(1)  Decisione C (2003) 1113 relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri (GU L 90, pag. 48).

(2)  Cause riunite T-218/03 a T-240/03, Boyle e a./Commissione, Racc. pag. II-1699.

(3)  Decisione del Consiglio 26 giugno 1997, 97/413/CE, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento (GU L 175, pag. 27).