12.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 92/45 |
Ricorso presentato il 20 febbraio 2008 — Polimeri Europa e Eni/Commissione
(Causa T-103/08)
(2008/C 92/88)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrenti: Polimeri Europa SpA (Brindisi, Italia), Eni SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: M. Siragusa, G. M. Roberti, F. Moretti, I. Perego, F. Cannizzaro, V. Ruotolo, V. Larocca e D. Durante, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni delle ricorrenti
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annullare la Decisione, in tutto o in parte, in particolare per quanto le concerne, con ogni conseguenza sull'ammontare della sanzione; |
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in subordine, annullare o ridurre la sanzione; |
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condannare la Commissione al pagamento di spese, competenze e onorari. |
Motivi e principali argomenti
Con decisione del 5 dicembre 2007, C(2007) 5910 def. nel caso CONP/F/38629 — Gomma cloroprene («CR») — (la «Decisione»), la Commissione ha ritenuto Polimeri Europa ed Eni solidamente responsabili, insieme ad altre imprese, di una violazione dell'art. 81 CE, per aver i) concordato la ripartizione e la stabilizzazione dei mercati, delle quote di mercato e di vendita, ii) stabilito ed attuato aumenti di prezzo per la gomma cloroprene, nonché prezzi minimi, iii) ripartito la clientela e iv) scambiato informazioni commerciali riservate.
A sostegno dell'impugnazione avverso il predetto provvedimento, Polimeri Europa ed Eni denunciano che la Decisione è viziata nel merito per:
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Violazione dell'art. 81 CE e carenza di motivazione per l'erronea imputazione ad Eni di una responsabilità per atti compiuti da una società controllata. Si sostiene a questo riguardo che la responsabilità della controllante non può essere affermata in ragione della sola titolarità del 100 % del capitale e che la convenuta non avrebbe correttamente valutato gli elementi che dimostravano l'effettiva autonomia delle società controllate rispetto alla controllante. |
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Contrasto con la lettera di chiusura del procedimento nei confronti dell'azienda responsabile fino al 1o gennaio 2002 del business CR, Syndial S.p.A. («Syndial») e violazione del diritto di difesa. |
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Violazione dell'art. 81 CE e carenza di motivazione per l'errata iscrizione in capo a Polimeri Europa della responsabilità per fatti risalenti ad un periodo in cui non essa, ma altra società, gestiva il business CR. |
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Carenza e contraddittorietà di motivazione, difetto di istruttoria e violazione dell'art. 81 circa l'apprezzamento dei fatti e delle prove. |
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Carenza e contraddittorietà di motivazione della Decisione, difetto di istruttoria e violazione dell'art. 81 CE per quanto riguarda la valutazione dell'infrazione come unica e continuata. |
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Errato computo del periodo di durata dell'infrazione alla luce degli elementi probatori a disposizione. |
Le ricorrenti rilevano poi come la sanzione loro comminata sia illegittima per violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 23 del Reg. 1/2003 CE, nonché degli Orientamenti per il calcolo delle ammende.
Si contesta a questo riguardo tanto la violazione del principio di proporzionalità per le maggiorazioni inflitte a titolo di recidiva e di effetto dissuasivo, quanto la carenza di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti, in relazione al ruolo passivo o minore svolto nell'ambito dell'infrazione, alla partecipazione limitata all'illecito, alla cessazione della partecipazione allo stesso e alla mancata attuazione degli accordi. Polimeri Europa ed Eni censurano inoltre la mancata considerazione della collaborazione prestata da Syndial e Polimeri Europa ai fini di una riduzione dell'ammenda ai sensi degli Orientamenti suddetti.
Le ricorrenti, infine, fanno valere una violazione dell'art. 81 CE e della Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese per aver la Commissione erroneamente apprezzato il valore del contributo probatorio offerto da Syndial e da Polimeri Europa ed aver negato la concessione di una riduzione dell'ammenda ai sensi della predetta Comunicazione.