9.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 116/23 |
Ricorso proposto il 18 febbraio 2008 — Intesa Sanpaolo/UAMI — MIP Metro (COMIT)
(Causa T-84/08)
(2008/C 116/42)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Intesa Sanpaolo SpA (Torino, Italia) (rappresentanti: A. Perani e P. Pozzi, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania)
Conclusioni della ricorrente
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Modificare radicalmente la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 19 dicembre 2007, procedimento R 138/2006-4, notificata il 27 dicembre 2007; |
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confermare la decisione della divisione di opposizione dell'UAMI 12 gennaio 2006 sull'opposizione n. B 675 803, nella misura in cui accoglie la domanda n. 3 104 155 COMIT di procedere alla registrazione per le classi 35, 36, 41 e 42; |
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modificare la decisione della divisione di opposizione dell'UAMI 12 gennaio 2006 sull'opposizione n. B 675 803, nella misura in cui accoglie parzialmente l'opposizione n. B 675 803 per i prodotti della classe 16; |
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di conseguenza, rigettare in toto l'opposizione n. B 675 803 e accogliere la domanda n. 3 104 155 COMIT di procedere alla registrazione per tutti i prodotti e servizi delle classi 16, 35, 36, 41 e 42; |
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condannare il convenuto alle spese del presente procedimento, nonché a quelle derivanti dai procedimenti di opposizione e di appello dinanzi all'UAMI. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Intesa Sanpaolo
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «COMIT» per prodotti e servizi delle classi 16, 35, 36, 41 e 42 — domanda n. 3 104 155
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo nazionale «Comet» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 36, 41 e 42
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto della domanda di registrazione del marchio nel suo insieme.
Motivi dedotti: a giudizio della ricorrente non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.