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29.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 79/30 |
Ricorso proposto il 23 gennaio 2008 — Winzer Pharma/UAMI — Oftaltech (OFTASIL)
(Causa T-30/08)
(2008/C 79/59)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Dr. Robert Winzer Pharma GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. S. Schneller, Rechtsanwalt)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Oftaltech, SA (L'Hospitalet de Llobregat, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione della commissione di ricorso dell'UAMI 29 ottobre 2007 (procedimento R 599/2007-2) e la decisione della divisione d'opposizione dell'UAMI 19 febbraio 2007 (B 925 554); |
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respingere la domanda di marchio comunitario n. 4 229 274 «OFTASIL»; |
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svolgere il procedimento orale; |
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condannare l'UAMI alle spese; |
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in subordine, rinviare il caso all'UAMI. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Oftaltech, SA.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «OFTASIL» per prodotti appartenenti alla classe 5 (domanda di registrazione n. 4 229 274).
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo «Ophtal» per prodotti appartenenti alle classi 5 e 10 (marchio comunitario n. 489 948), marchio denominativo «Ophtal» per prodotti appartenenti alla classe 5 (marchio tedesco n. 800 702) e marchio denominativo «OPHTAN» per prodotti appartenenti alle classi 5, 29 e 30 (marchio tedesco n. 303 349 033)
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94 (1), e dei principi che trovano applicazione nell'ambito di tale norma per accertare il rischio di confusione.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).