Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 7 giugno 2011 – Psytech International / UAMI – Institute for Personality & Ability Testing (16PF)
(causa T‑507/08)
«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario denominativo 16PF – Impedimenti assoluti alla registrazione – Carattere distintivo – Assenza di carattere descrittivo – Assenza di segni divenuti di uso comune – Assenza di malafede – Art. 7, n. 1, lett. b)‑d), ed art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento CE n. 40/94 [divenuti art. 7, n. 1, lett. b)‑d), e art. 52, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
1. Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta – Registrazione in violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b)‑d), del regolamento n. 40/94 [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, n. 1, lett. b)‑d), e 51, n. 1, lett. a)] (v. punti 32-35, 59-65, 78-79)
2. Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 51, n. 1, lett. b)] (v. punti 89-93)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 23 luglio 2008, procedimento R 1012/2007-2) relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Psytech International Ltd e l’Institute for Personality & Ability Testing, Inc. |
Dati della causa
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: |
Marchio denominativo “16PF” per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 41 e 42 – registrazione del marchio comunitario N. 1 892 652 |
Titolare del marchio comunitario: |
Institute for Personality & Ability Testing, Inc. |
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: |
Psytech International Ltd |
Decisione della divisione di annullamento: |
Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità |
Decisione della commissione di ricorso: |
Rigetto del ricorso |
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Psytech International Ltd è condannata alle spese. |