Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 9 dicembre 2009 — Earle Beauty / UAMI (SUPERSKIN)

(causa T-486/08)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo SUPERSKIN — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto — Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b) e c)] (v. punti 27, 37-44, 50)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 15 settembre 2008 (procedimento R 1656/2007-4), relativa alla registrazione del segno denominativo SUPERSKIN come marchio comunitario.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Liz Earle Beauty Co. Ltd

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio denominativo SUPERSKIN per prodotti e servizi appartenenti alle classi 3, 5 e 44 — domanda di registrazione n. 5967856

Decisione dell’esaminatore:

Diniego della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Dispositivo

1) 

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 15 settembre 2008 (procedimento R 1656/2007-4) è annullata, nella parte relativa ai profumi, ai prodotti per la cura delle unghie e dei capelli, ai prodotti antitraspiranti, ai deodoranti, al dentifricio, alle colorazioni per capelli, alle lacche per capelli, ai prodotti per la cura degli occhi, agli smalti per unghie e ai solventi per smalti per unghie e alle unghie finte, ricadenti nella classe 3, nonché ai prodotti per l’igiene e ai trattamenti cosmetici per i capelli, appartenenti alla classe 44.

2) 

Il ricorso è respinto per il resto.

3) 

La Liz Earle Beauty Co. Ltd sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese dell’UAMI. Quest’ultimo sopporterà la metà delle proprie spese.


Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 9 dicembre 2009 — Earle Beauty / UAMI (SUPERSKIN)

(causa T-486/08)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo SUPERSKIN — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto — Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b) e c)] (v. punti 27, 37-44, 50)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 15 settembre 2008 (procedimento R 1656/2007-4), relativa alla registrazione del segno denominativo SUPERSKIN come marchio comunitario.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Liz Earle Beauty Co. Ltd

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio denominativo SUPERSKIN per prodotti e servizi appartenenti alle classi 3, 5 e 44 — domanda di registrazione n. 5967856

Decisione dell’esaminatore:

Diniego della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Dispositivo

1) 

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 15 settembre 2008 (procedimento R 1656/2007-4) è annullata, nella parte relativa ai profumi, ai prodotti per la cura delle unghie e dei capelli, ai prodotti antitraspiranti, ai deodoranti, al dentifricio, alle colorazioni per capelli, alle lacche per capelli, ai prodotti per la cura degli occhi, agli smalti per unghie e ai solventi per smalti per unghie e alle unghie finte, ricadenti nella classe 3, nonché ai prodotti per l’igiene e ai trattamenti cosmetici per i capelli, appartenenti alla classe 44.

2) 

Il ricorso è respinto per il resto.

3) 

La Liz Earle Beauty Co. Ltd sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese dell’UAMI. Quest’ultimo sopporterà la metà delle proprie spese.