Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 9 dicembre 2009 — Earle Beauty / UAMI (SUPERSKIN)
(causa T-486/08)
«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo SUPERSKIN — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto — Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b) e c)] (v. punti 27, 37-44, 50)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 15 settembre 2008 (procedimento R 1656/2007-4), relativa alla registrazione del segno denominativo SUPERSKIN come marchio comunitario.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: |
Liz Earle Beauty Co. Ltd |
Marchio comunitario di cui trattasi: |
Marchio denominativo SUPERSKIN per prodotti e servizi appartenenti alle classi 3, 5 e 44 — domanda di registrazione n. 5967856 |
Decisione dell’esaminatore: |
Diniego della domanda di registrazione |
Decisione della commissione di ricorso: |
Rigetto del ricorso |
Dispositivo
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 15 settembre 2008 (procedimento R 1656/2007-4) è annullata, nella parte relativa ai profumi, ai prodotti per la cura delle unghie e dei capelli, ai prodotti antitraspiranti, ai deodoranti, al dentifricio, alle colorazioni per capelli, alle lacche per capelli, ai prodotti per la cura degli occhi, agli smalti per unghie e ai solventi per smalti per unghie e alle unghie finte, ricadenti nella classe 3, nonché ai prodotti per l’igiene e ai trattamenti cosmetici per i capelli, appartenenti alla classe 44. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
La Liz Earle Beauty Co. Ltd sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese dell’UAMI. Quest’ultimo sopporterà la metà delle proprie spese. |
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 9 dicembre 2009 — Earle Beauty / UAMI (SUPERSKIN)
(causa T-486/08)
«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo SUPERSKIN — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto — Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b) e c)] (v. punti 27, 37-44, 50)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 15 settembre 2008 (procedimento R 1656/2007-4), relativa alla registrazione del segno denominativo SUPERSKIN come marchio comunitario.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: |
Liz Earle Beauty Co. Ltd |
Marchio comunitario di cui trattasi: |
Marchio denominativo SUPERSKIN per prodotti e servizi appartenenti alle classi 3, 5 e 44 — domanda di registrazione n. 5967856 |
Decisione dell’esaminatore: |
Diniego della domanda di registrazione |
Decisione della commissione di ricorso: |
Rigetto del ricorso |
Dispositivo
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 15 settembre 2008 (procedimento R 1656/2007-4) è annullata, nella parte relativa ai profumi, ai prodotti per la cura delle unghie e dei capelli, ai prodotti antitraspiranti, ai deodoranti, al dentifricio, alle colorazioni per capelli, alle lacche per capelli, ai prodotti per la cura degli occhi, agli smalti per unghie e ai solventi per smalti per unghie e alle unghie finte, ricadenti nella classe 3, nonché ai prodotti per l’igiene e ai trattamenti cosmetici per i capelli, appartenenti alla classe 44. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
La Liz Earle Beauty Co. Ltd sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese dell’UAMI. Quest’ultimo sopporterà la metà delle proprie spese. |