Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 17 novembre 2009 – Apollo Group / UAMI (THINKING AHEAD)
(causa T‑473/08)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo THINKING AHEAD – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 29, 37)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 14 agosto 2008 (procedimento R 728/2008-2) relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo THINKING AHEAD come marchio comunitario. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: |
Apollo Group, Inc. |
Marchio comunitario di cui trattasi: |
Marchio denominativo THINKING AHEAD per prodotti e servizi delle classi 9, 16 e 41. |
Decisione dell’esaminatore: |
Rigetto parziale della domanda. |
Decisione della commissione di ricorso: |
Rigetto del ricorso |
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Apollo Group, Inc. è condannata alle spese. |