Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 17 novembre 2009 – Apollo Group / UAMI (THINKING AHEAD)

(causa T‑473/08)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo THINKING AHEAD – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 29, 37)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 14 agosto 2008 (procedimento R 728/2008-2) relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo THINKING AHEAD come marchio comunitario.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Apollo Group, Inc.

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio denominativo THINKING AHEAD per prodotti e servizi delle classi 9, 16 e 41.

Decisione dell’esaminatore:

Rigetto parziale della domanda.

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Apollo Group, Inc. è condannata alle spese.