Parole chiave
Massima

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1. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni – Direttiva 93/38 – Opera – Nozione – Criteri – Funzione economica e tecnica del risultato dei lavori – Scissione artificiosa di un’opera unica – Lavori di risanamento e di depurazione di acque reflue – Valutazione – Qualificazione come opera unica

(Direttiva del Consiglio 93/38, art. 14, § 10, primo comma, seconda frase, e 13)

2. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni – Direttiva 93/38 – Opera – Nozione – Aspetti geografico e cronologico – Esistenza di un solo e unico ente aggiudicatore e possibilità di realizzazione dell’insieme dei lavori da parte di una sola impresa – Criteri non determinanti

(Direttiva del Consiglio 93/38, art. 14, § 10, primo comma, seconda frase)

3. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni – Direttiva 93/38 – Principio di non discriminazione tra gli offerenti – Portata

(Direttiva del Consiglio 93/38, art. 4, § 2)

4. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni – Direttiva 93/38 – Opera – Nozione – Criterio – Funzione economica e tecnica del risultato dei lavori – Scissione artificiosa di un’opera unica – Inammissibilità – Necessità di un comportamento intenzionale da parte degli enti aggiudicatori – Insussistenza

(Direttiva del Consiglio 93/38, art. 14, § 13)

Massima

1. La Commissione non commette errori considerando che lavori cui si riferiscono appalti pubblici nel settore dell’acqua soddisfano una medesima funzione tecnica ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 10, primo comma, della direttiva 93/38, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, allorché la sua analisi non consiste nell’esaminare lavori previsti da appalti pubblici nel settore dell’acqua in modo indipendente e nel valutare la loro funzione tecnica, bensì esamina se il risultato dei lavori presenta una medesima funzione tecnica. È questa l’ipotesi che ricorre nel caso di progetti diretti, da un lato, a costituire una rete fognaria capace di convogliare le acque reflue verso i collettori principali, evitando, quindi, le inondazioni, le perdite verso la falda freatica e i deflussi incontrollati di acque reflue e, dall’altro, a installare collettori, al fine di servire le zone che inviavano ancora l’effluente direttamente nei fiumi e di rimettere in funzione i due impianti di trattamento delle acque reflue verso i quali queste ultime sono convogliate, cosicché la Commissione considera che si tratta di lavori il cui risultato è il miglioramento complessivo della rete di risanamento, destinato a soddisfare di per sé una funzione tecnica, che è il risanamento delle acque reflue.

(v. punti 45-48, 50, 64, 65, 69, 82, 83, 87, 89, 90, 118)

2. Gli aspetti geografico e cronologico non sono criteri destinati a definire un’opera ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 10, primo comma, della direttiva 93/38, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, articolo ai sensi del quale per opera s’intende il risultato di un complesso di lavori di edilizia o di genio civile destinato a soddisfare di per sé una funzione economica e tecnica, bensì costituiscono elementi necessari al fine di corroborare l’esistenza di siffatta opera, poiché soltanto lavori che si collocano in un ambito geografico e cronologico determinato possono essere considerati come un’opera unica.

Peraltro, la definizione di opera che questa disposizione contiene non subordina l’esistenza di un’opera al concorso di elementi quali il numero di enti aggiudicatori o la possibilità di realizzazione dell’insieme dei lavori da parte di una sola impresa. Sebbene l’esistenza di un solo e unico ente aggiudicatore e la possibilità per un’impresa dell’Unione di realizzare l’insieme dei lavori cui si riferiscono gli appalti di cui trattasi possano, secondo le circostanze, costituire indizi che corroborano l’esistenza di un’opera ai sensi della direttiva, esse non possono, invece, costituire criteri determinanti a tale riguardo.

(v. punti 50-53, 57, 58, 95, 102)

3. V. il testo della decisione.

(v. punto 112)

4. V. il testo della decisione.

(v. punto 118)


Causa T-358/08

(pubblicazione per estratti)

Regno di Spagna

contro

Commissione europea

«Fondo di coesione — Regolamento (CE) n. 1164/94 — Progetto di risanamento di Saragozza — Soppressione parziale del contributo finanziario — Appalti pubblici — Nozione di opera — Articolo 14, paragrafi 10 e 13, della direttiva 93/38/CEE — Scissione degli appalti — Legittimo affidamento — Obbligo di motivazione — Termine per l’adozione di una decisione — Determinazione delle rettifiche finanziarie — Articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II al regolamento n. 1164/94 — Proporzionalità — Prescrizione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell’11 luglio 2013

  1. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni – Direttiva 93/38 – Opera – Nozione – Criteri – Funzione economica e tecnica del risultato dei lavori – Scissione artificiosa di un’opera unica – Lavori di risanamento e di depurazione di acque reflue – Valutazione – Qualificazione come opera unica

    (Direttiva del Consiglio 93/38, art. 14, § 10, primo comma, seconda frase, e 13)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni – Direttiva 93/38 – Opera – Nozione – Aspetti geografico e cronologico – Esistenza di un solo e unico ente aggiudicatore e possibilità di realizzazione dell’insieme dei lavori da parte di una sola impresa – Criteri non determinanti

    (Direttiva del Consiglio 93/38, art. 14, § 10, primo comma, seconda frase)

  3. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni – Direttiva 93/38 – Principio di non discriminazione tra gli offerenti – Portata

    (Direttiva del Consiglio 93/38, art. 4, § 2)

  4. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni – Direttiva 93/38 – Opera – Nozione – Criterio – Funzione economica e tecnica del risultato dei lavori – Scissione artificiosa di un’opera unica – Inammissibilità – Necessità di un comportamento intenzionale da parte degli enti aggiudicatori – Insussistenza

    (Direttiva del Consiglio 93/38, art. 14, § 13)

  1.  La Commissione non commette errori considerando che lavori cui si riferiscono appalti pubblici nel settore dell’acqua soddisfano una medesima funzione tecnica ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 10, primo comma, della direttiva 93/38, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, allorché la sua analisi non consiste nell’esaminare lavori previsti da appalti pubblici nel settore dell’acqua in modo indipendente e nel valutare la loro funzione tecnica, bensì esamina se il risultato dei lavori presenta una medesima funzione tecnica. È questa l’ipotesi che ricorre nel caso di progetti diretti, da un lato, a costituire una rete fognaria capace di convogliare le acque reflue verso i collettori principali, evitando, quindi, le inondazioni, le perdite verso la falda freatica e i deflussi incontrollati di acque reflue e, dall’altro, a installare collettori, al fine di servire le zone che inviavano ancora l’effluente direttamente nei fiumi e di rimettere in funzione i due impianti di trattamento delle acque reflue verso i quali queste ultime sono convogliate, cosicché la Commissione considera che si tratta di lavori il cui risultato è il miglioramento complessivo della rete di risanamento, destinato a soddisfare di per sé una funzione tecnica, che è il risanamento delle acque reflue.

    (v. punti 45-48, 50, 64, 65, 69, 82, 83, 87, 89, 90, 118)

  2.  Gli aspetti geografico e cronologico non sono criteri destinati a definire un’opera ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 10, primo comma, della direttiva 93/38, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, articolo ai sensi del quale per opera s’intende il risultato di un complesso di lavori di edilizia o di genio civile destinato a soddisfare di per sé una funzione economica e tecnica, bensì costituiscono elementi necessari al fine di corroborare l’esistenza di siffatta opera, poiché soltanto lavori che si collocano in un ambito geografico e cronologico determinato possono essere considerati come un’opera unica.

    Peraltro, la definizione di opera che questa disposizione contiene non subordina l’esistenza di un’opera al concorso di elementi quali il numero di enti aggiudicatori o la possibilità di realizzazione dell’insieme dei lavori da parte di una sola impresa. Sebbene l’esistenza di un solo e unico ente aggiudicatore e la possibilità per un’impresa dell’Unione di realizzare l’insieme dei lavori cui si riferiscono gli appalti di cui trattasi possano, secondo le circostanze, costituire indizi che corroborano l’esistenza di un’opera ai sensi della direttiva, esse non possono, invece, costituire criteri determinanti a tale riguardo.

    (v. punti 50-53, 57, 58, 95, 102)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 112)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 118)