Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 15 dicembre 2011 – Lussemburgo / Commissione
(causa T‑232/08)
«FEAOG – Sezione “Garanzia” – Spese escluse dal finanziamento comunitario – Misure di sviluppo rurale – “Zone svantaggiate” e “Agroambiente” – Sistemi nazionali di gestione, controllo e sanzioni – Rettifica finanziaria forfettaria»
1. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (v. punti 27-31, 51-53)
2. Ricorso di annullamento – Atto impugnato – Valutazione della legittimità in base alle informazioni disponibili al momento dell’adozione dell’atto (Art. 230 CE) (v. punti 54-55)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 8 aprile 2008, 2008/321/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (GU L 109, pag. 35). |
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese. |