Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 29 settembre 2010 – Interflon / UAMI – Illinois Tool Works (FOODLUBE)

(causa T‑200/08)

«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario denominativo FOODLUBE – Impedimenti assoluti alla registrazione – Carattere descrittivo – Carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b) e c), ed art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 7, n. 1, lett. b) e c), ed art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta – Registrazione in contrasto con l’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, n. 1, lett. b) e c), e 51, n. 1, lett. a)] (v. punti 31, 47‑48, 61‑66)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 3 marzo 2008 (procedimento R 638/2007‑2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’Interflon BV e l’Illinois Tool Works, Inc.

Dati della causa

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:

Marchio denominativo “FOODLUBE” per prodotti delle classi 1 e 4 – registrazione n. 1 647 734

Titolare del marchio comunitario:

Illinois Tools Works, Inc.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:

Interflon BV

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità:

La ricorrente afferma che il marchio comunitario contestato era stato registrato in violazione dell’art. 7, n. 1, lett. lett. b) e c), del regolamento sul marchio comunitario

Decisione della divisione di annullamento:

Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 3 marzo 2008 (procedimento R 638/2007‑2) è annullata nella parte in cui respinge il ricorso con riguardo ai prodotti chimici destinati all’industria, rientranti nella classe 1, ed agli oli e grassi industriali nonché ai lubrificanti, rientranti nella classe 4.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.